Art. 22 
 
       Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni 
 
  1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n.  195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  3  (Commissioni).  -  1.  Il  Presidente   del   Consiglio
superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di  Presidenza,
nomina  le  Commissioni  previste  dalla  legge  e  dal   regolamento
generale, in conformita' ai  criteri  di  composizione  previsti  dal
regolamento  medesimo.   I   componenti   effettivi   della   sezione
disciplinare possono essere assegnati a una sola  Commissione  e  non
possono comporre le commissioni per il conferimento  degli  incarichi
direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di  professionalita'  e
in  materia  di  incompatibilita'   nell'esercizio   delle   funzioni
giudiziarie e di applicazione dell'articolo  2,  secondo  comma,  del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».