Art. 23 
 
    Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare 
 
  1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «I componenti effettivi sono: il vicepresidente  del  Consiglio
superiore,  che  presiede  la  sezione  per  l'intera  durata   della
consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un  magistrato  di
Corte  di  cassazione  con  esercizio  effettivo  delle  funzioni  di
legittimita'; due  magistrati  che  esercitano  le  funzioni  di  cui
all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che  esercita  le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)»; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «I  componenti  supplenti  sono:  un  componente   eletto   dal
Parlamento; un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con  esercizio
effettivo  delle  funzioni  di  legittimita';  due   magistrati   che
esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2,  lettera  c);
un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23,  comma
2, lettera b). Resta ferma  la  possibilita'  di  eleggere  ulteriori
componenti  supplenti  in  caso  di  impossibilita'  di  formare   il
collegio»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione
dei componenti della sezione disciplinare, che puo'  essere  disposta
solo in caso di incompatibilita', di astensione o di  altro  motivato
impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina  i
criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai  componenti  effettivi
della sezione e li comunica al Consiglio.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare).  -
          La cognizione dei procedimenti disciplinari  a  carico  dei
          magistrati e'  attribuita  ad  una  sezione,  disciplinare,
          composta da sei componenti effettivi e di cinque supplenti. 
                I componenti effettivi sono:  il  vicepresidente  del
          Consiglio superiore, che presiede la sezione  per  l'intera
          durata  della  consiliatura;  un  componente   eletto   dal
          Parlamento;  un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con
          esercizio effettivo delle  funzioni  di  legittimita';  due
          magistrati che esercitano le funzioni di  cui  all'articolo
          23, comma 2, lettera c);  un  magistrato  che  esercita  le
          funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). 
                I componenti supplenti sono: un componente eletto dal
          Parlamento;  un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con
          esercizio effettivo delle  funzioni  di  legittimita';  due
          magistrati che esercitano le funzioni di  cui  all'articolo
          23, comma 2, lettera c);  un  magistrato  che  esercita  le
          funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta
          ferma la  possibilita'  di  eleggere  ulteriori  componenti
          supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio. 
                Il  vicepresidente   del   Consiglio   superiore   e'
          componente di diritto; gli altri  componenti,  effettivi  e
          supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri
          membri.  L'elezione  ha  luogo  per  scrutinio  segreto,  a
          maggioranza dei due terzi dei componenti il  Consiglio.  In
          caso di parita' di voti tra gli  appartenenti  alla  stessa
          categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. 
                Nell'ipotesi  in  cui  il  Presidente  del  Consiglio
          superiore  si  avvalga  della  facolta'  di  presiedere  la
          sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. 
                Le funzioni di pubblico ministero presso  la  sezione
          disciplinare  sono  esercitate  dal  procuratore   generale
          presso la Corte di cassazione. 
                Il Consiglio superiore determina  i  criteri  per  la
          sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che
          puo' essere disposta solo in caso di  incompatibilita',  di
          astensione o di altro motivato impedimento.  Il  presidente
          della  sezione  disciplinare  predetermina  i  criteri  per
          l'assegnazione dei  procedimenti  ai  componenti  effettivi
          della sezione e li comunica al Consiglio.».