Art. 23 Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare 1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)»; c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio»; d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione, disciplinare, composta da sei componenti effettivi e di cinque supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio. Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.».