Art. 24 Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura 1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.».