Art. 24 
 
Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni  del  Consiglio
                    superiore della magistratura 
 
  1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.  195,
la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»  e  la
parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del  Consiglio
          superiore). - Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del
          Consiglio superiore della  magistratura  e'  necessaria  la
          presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette
          componenti eletti dal Parlamento. 
                Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti  e,
          in caso di parita', prevale quello del Presidente.».