Art. 25 
 
          Selezione dei magistrati addetti alla segreteria 
 
  1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n.  195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La  segreteria  del
Consiglio superiore della magistratura e' diretta da  un  magistrato,
segretario generale, che ha conseguito almeno la  quinta  valutazione
di professionalita', e da un magistrato, vicesegretario generale, che
ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', che lo
coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento. 
  2. Il segretario generale e' designato dal Comitato di  presidenza,
previo  interpello  aperto  a  tutti  i  magistrati;  l'incarico   e'
conferito   con   deliberazione   del   Consiglio   superiore   della
magistratura. Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato  di
presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A
seguito della nomina, il  segretario  generale  e  il  vicesegretario
generale sono posti fuori  del  ruolo  organico  della  magistratura.
Fermo  restando  il   limite   massimo   complessivo   decennale   di
collocamento  fuori  ruolo  per  i  magistrati,  gli   incarichi   di
segretario generale e di vicesegretario  generale  hanno  una  durata
massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e  la  successiva
ricollocazione  nel  ruolo  sono  considerate  a  tutti  gli  effetti
trasferimenti d'ufficio. 
  3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza.
Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo  coadiuva
sono definite dal regolamento generale. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura  puo'  assegnare  alla
segreteria un numero di componenti esterni non superiore a  diciotto,
nei limiti delle proprie risorse  finanziarie,  selezionati  mediante
procedura di valutazione  dei  titoli  e  colloquio.  La  commissione
incaricata  della  selezione  e'  formata  da   due   magistrati   di
legittimita' e da tre  professori  ordinari  in  materie  giuridiche,
individuati dal Comitato di presidenza. Almeno  un  terzo  dei  posti
della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi  provenienti
da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno  otto
anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno  la  seconda
valutazione  di  professionalita'.  La  graduatoria   degli   idonei,
adottata in esito a ogni procedura selettiva,  ha  validita'  di  tre
anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del
ruolo organico della magistratura. Fermo restando il  limite  massimo
complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per  i  magistrati,
l'incarico di magistrato  o  dirigente  amministrativo  addetto  alla
segreteria ha una durata massima di sei anni. 
  5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4  del  presente  articolo
siano  riconosciute  indennita',  il   limite   massimo   retributivo
onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  come  rideterminato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».