Art. 26 
 
Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in  materia
  di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore
  della magistratura 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Contratti  di  collaborazione  continuativa).  -  1.  Il
Consiglio  superiore  della  magistratura,  nei  limiti   dei   fondi
stanziati per il  suo  funzionamento,  puo'  stipulare  contratti  di
collaborazione continuativa per esigenze che  richiedano  particolari
professionalita' e specializzazioni per la segreteria particolare del
vicepresidente e per l'assistenza  di  segreteria  e  di  studio  dei
componenti del Consiglio. 
  2. I contratti di cui al comma 1 non  possono  riguardare  piu'  di
trentadue  unita';  essi  scadono  automaticamente  alla   cessazione
dell'incarico del componente che ne ha chiesto il  conferimento,  non
possono essere rinnovati e non possono  convertirsi  in  contratti  a
tempo indeterminato. 
  3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1  e  2  siano  pubblici
dipendenti, sono posti fuori ruolo,  nel  limite  massimo  di  dodici
unita', in aspettativa o comando, senza  alcun  onere  economico  per
l'amministrazione di appartenenza. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei  fondi
stanziati per il  suo  funzionamento,  puo'  stipulare  contratti  di
collaborazione  continuativa  al  fine  di  conferire  gli  incarichi
previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della  legge  24  marzo
1958, n. 195. 
  5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo
1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali  previste
dal predetto comma 4,  sono  posti  fuori  ruolo,  in  aspettativa  o
comando,  senza  alcun  onere  economico  per  l'amministrazione   di
appartenenza. I contratti di cui al comma  4  del  presente  articolo
hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e  non
possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. 
  6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei  fondi
stanziati  per  il  suo  funzionamento,  puo'   stipulare   ulteriori
contratti di collaborazione continuativa  al  fine  di  conferire  ad
avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a  professori
e  ricercatori  universitari  in  materie  giuridiche  gli  incarichi
previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge  24
marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei  anni,
non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a
tempo indeterminato. 
  7. Qualora i  professori  e  ricercatori  universitari  in  materie
giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici  dipendenti,  sono  posti
fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza  alcun  onere  economico
per l'amministrazione di appartenenza. 
  8. I tempi e i modi di  svolgimento  delle  prestazioni  nonche'  i
relativi   compensi   devono   essere   definiti    all'atto    della
sottoscrizione del contratto. 
  9.  Agli  adempimenti  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, provvede il segretario generale».