Art. 27 
 
       Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione 
 
  1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n.  195,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura puo'  assegnare
all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore  a  dodici
componenti esterni, nei limiti  delle  proprie  risorse  finanziarie,
selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio,
aperta ai magistrati  ordinari  che  abbiano  conseguito  la  seconda
valutazione  di  professionalita',  ai   professori   e   ricercatori
universitari in materie giuridiche e agli avvocati con  almeno  dieci
anni  di  esercizio  effettivo.  La  commissione   incaricata   della
selezione e' formata da due  magistrati  di  legittimita'  e  da  tre
professori ordinari in materie giuridiche, individuati  dal  Comitato
di presidenza. Almeno un terzo dei posti e' riservato a professori  e
ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con  almeno
dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio
studi sono collocati fuori del ruolo organico della  magistratura.  I
professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai
sensi dell'articolo 7 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240.  La
graduatoria  degli  idonei  adottata  in  esito  ad  ogni   procedura
selettiva  ha  validita'  di  tre  anni.  Agli  avvocati  si  applica
l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il
limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo  per
i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha  una  durata
massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano
riconosciute    indennita',    il    limite    massimo    retributivo
onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  come  rideterminato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 7-bis (Ufficio studi e  documentazione).  -  1.
          L'ufficio studi e documentazione  del  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e'  composto  di   dodici   funzionari
          direttivi,  sei  funzionari,  otto  dattilografi   e   otto
          commessi. All'ufficio studi  si  accede  mediante  concorso
          pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono
          determinati  con  apposito  regolamento,  da  emanarsi  con
          decreto  del   Presidente   della   Repubblica   ai   sensi
          dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          sentito il Consiglio superiore della  magistratura.  Titolo
          per la partecipazione al concorso per funzionari  direttivi
          e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza  o  in  scienze
          politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche. 
                2. Il  Consiglio  nomina  un  direttore  dell'ufficio
          studi.  Le  modalita'  della  nomina  e  le  funzioni   del
          direttore e  dell'ufficio  studi  nel  suo  complesso  sono
          definite dal regolamento interno del  Consiglio.  L'ufficio
          studi dipende direttamente dal comitato di presidenza. 
                3.  All'interno  dell'ufficio  studi,  e  nell'ambito
          dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo
          di  lavoro  per  diretta  assistenza  ai   componenti   del
          Consiglio,  sulla  base  di  apposita  determinazione   del
          comitato di presidenza. 
                3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura puo'
          assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero  non
          superiore a dodici componenti  esterni,  nei  limiti  delle
          proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura
          di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati
          ordinari che abbiano conseguito la seconda  valutazione  di
          professionalita', ai professori e ricercatori  universitari
          in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni
          di esercizio effettivo.  La  commissione  incaricata  della
          selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da
          tre professori ordinari in materie giuridiche,  individuati
          dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo  dei  posti  e'
          riservato  a  professori  e  ricercatori  universitari   in
          materie giuridiche e avvocati  con  almeno  dieci  anni  di
          esercizio effettivo.  I  magistrati  assegnati  all'ufficio
          studi  sono  collocati  fuori  del  ruolo  organico   della
          magistratura. I professori universitari sono  collocati  in
          aspettativa obbligatoria ai  sensi  dell'articolo  7  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei
          adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha  validita'
          di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo  20  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo  restando  il  limite
          massimo complessivo decennale di collocamento  fuori  ruolo
          per i magistrati, l'incarico di addetto  all'ufficio  studi
          ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui
          al presente comma siano riconosciute indennita', il  limite
          massimo  retributivo  onnicomprensivo  non  puo'   superare
          quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo  1,  comma
          68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».