Art. 28 Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari 1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «quadriennio».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 10-bis (Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari). - La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari. Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14.».