Art. 28 
 
                 Modifiche in materia di formazione 
                delle tabelle degli uffici giudiziari 
 
  1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo
1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: «quadriennio». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 10-bis (Formazione delle tabelle  degli  uffici
          giudiziari). - La ripartizione degli uffici  giudiziari  in
          sezioni, la  designazione  dei  magistrati  componenti  gli
          uffici, comprese le corti di assise,  e  la  individuazione
          delle sezioni alle quali sono devoluti gli  affari  civili,
          gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i
          giudizi  in  grado  di  appello,   sono   effettuate   ogni
          quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, in
          conformita' delle  deliberazioni  del  Consiglio  superiore
          della magistratura, assunte sulle  proposte  formulate  dai
          presidenti  delle  corti  di  appello  sentiti  i  consigli
          giudiziari; decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto
          e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 
                A  ciascuna  sezione  debbono  essere   destinati   i
          magistrati  nel  numero  richiesto   dalle   esigenze   del
          servizio, tenuto conto del numero dei processi  pendenti  e
          della urgenza della definizione delle controversie. 
                Le deliberazioni di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          adottate dal  Consiglio  superiore  valutate  le  eventuali
          osservazioni formulate dal Ministro di grazia  e  giustizia
          ai sensi dell'articolo 11  e  possono  essere  variate  nel
          corso  del  quadriennio  per  sopravvenute  esigenze  degli
          uffici giudiziari. 
                Per la costituzione o la soppressione  delle  sezioni
          delle corti di assise e delle corti di  assise  di  appello
          continuano   ad   osservarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2-bis della legge  10  aprile  1951,  n.  287,
          aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio  1984,  n.
          14.».