Art. 29 Regolamento generale 1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). - Il Consiglio superiore: 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne' da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere; 3) elegge il Vice Presidente; 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro; 5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma; 6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria; 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».