Art. 29 
 
                        Regolamento generale 
 
  1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero  7)
e' sostituito dal seguente: 
    «7)  adotta   il   regolamento   generale   per   la   disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20  della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  20  (Attribuzioni   speciali   del   Consiglio
          superiore). - Il Consiglio superiore: 
                  1) verifica i titoli di ammissione  dei  componenti
          eletti dai magistrati e decide sui reclami  attinenti  alle
          elezioni; 
                  2)  verifica  i  requisiti  di  eleggibilita'   dei
          componenti designati dal Parlamento e,  se  ne  ravvisa  la
          mancanza, ne' da' comunicazione  ai  Presidenti  delle  due
          Camere; 
                  3) elegge il Vice Presidente; 
                  4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati  o
          dal Ministro; 
                  5) esprime parere nei casi  previsti  dall'articolo
          10, penultimo comma; 
                  6) delibera sulla  nomina  dei  magistrati  addetti
          alla segreteria; 
              7) adotta il regolamento  generale  per  la  disciplina
          dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».