Art. 30 Eleggibilita' dei componenti eletti dal Parlamento 1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Componenti eletti dal Parlamento). - La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione.».