Art. 30 
 
         Eleggibilita' dei componenti eletti dal Parlamento 
 
  1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo  1958,  n.
195, e' sostituito dal seguente: 
    «I  componenti  da  eleggere  dal  Parlamento  sono  scelti   tra
professori ordinari  di  universita'  in  materie  giuridiche  e  tra
avvocati dopo quindici anni  di  esercizio  effettivo,  nel  rispetto
dell'articolo 104 della Costituzione, secondo  procedure  trasparenti
di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di  genere  di
cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22  della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 22 (Componenti eletti  dal  Parlamento).  -  La
          elezione dei componenti del Consiglio  superiore  da  parte
          del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene  a
          scrutinio segreto e  con  la  maggioranza  dei  tre  quinti
          dell'assemblea. 
                Per ogni scrutinio  saranno  gradualmente  proclamati
          eletti  coloro  che  avranno   riportato   la   maggioranza
          preveduta nel comma precedente. 
                Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente
          la maggioranza dei tre quinti dei votanti. 
              I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra
          professori ordinari di universita' in materie giuridiche  e
          tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel
          rispetto  dell'articolo  104  della  Costituzione,  secondo
          procedure  trasparenti  di  candidatura,  da  svolgere  nel
          rispetto della parita' di genere di cui agli articoli  3  e
          51 della Costituzione.».