Art. 31 
 
      Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati 
 
  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione,  da
parte dei magistrati ordinari,  di  venti  componenti  del  Consiglio
superiore della magistratura avviene con  voto  personale,  libero  e
segreto. 
  2. L'elezione si effettua: 
    a) in  un  collegio  unico  nazionale,  per  due  magistrati  che
esercitano le funzioni di legittimita' presso  la  Corte  suprema  di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; 
    b)  in  due  collegi  territoriali,  per  cinque  magistrati  che
esercitano le funzioni di pubblico ministero  presso  gli  uffici  di
merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; 
    c) in quattro  collegi  territoriali,  per  otto  magistrati  che
esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero
che  sono  destinati  alla  Corte  suprema  di  cassazione  ai  sensi
dell'articolo 115  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
    d) in un collegio  unico  nazionale  per  cinque  magistrati  che
esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero
che  sono  destinati  alla  Corte  suprema  di  cassazione  ai  sensi
dell'articolo 115  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  3.  I  collegi  indicati  al  comma  2,  lettere  b)  e  c),  sono,
rispettivamente,  formati  in   modo   tale   da   essere   composti,
tendenzialmente, dal medesimo numero  di  elettori.  I  collegi  sono
determinati con decreto del  Ministro  della  giustizia,  sentito  il
Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno  quattro  mesi
prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza
di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di
appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia  continuita'
territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi,  salva  la
possibilita', al fine  di  garantire  la  composizione  numericamente
equivalente del corpo elettorale dei diversi  collegi,  di  sottrarre
dai singoli distretti uno o piu' uffici per  aggregarli  al  collegio
territorialmente  piu'  vicino.  I  magistrati   fuori   ruolo   sono
conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano  le
funzioni  prima  del  collocamento  fuori  ruolo.  I  magistrati  che
esercitano le funzioni presso uffici con  competenza  nazionale  sono
conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma. 
  4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
deve essere espresso un numero  minimo  di  sei  candidature  e  ogni
genere deve essere rappresentato in misura non inferiore  alla  meta'
dei candidati effettivi».