Art. 32 
 
         Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo 
 
  1. All'articolo  24  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «con la  sola  esclusione»  fino  a:
«non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei»
sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto  per  i
candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b)  e
c), nel cui territorio e' collocato il proprio ufficio giudiziario di
appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico  nazionale
di cui all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a).  I  magistrati  che
esercitano le funzioni di legittimita' presso  la  Corte  suprema  di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono  il
loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale  di
cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi
di cui all'articolo 23, comma 2, lettere  b)  e  c),  ai  quali  sono
abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo»; 
    c) al comma 2: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) i  magistrati  che  al  tempo  della  convocazione  delle
elezioni   non   abbiano   conseguito   la   terza   valutazione   di
professionalita'»; 
      2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»; 
      3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
        «e-bis) i magistrati che fanno parte del  comitato  direttivo
della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto  parte
nel quadriennio precedente alla data di convocazione  delle  elezioni
per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura; 
        e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non
assicurino almeno quattro  anni  di  servizio  prima  della  data  di
collocamento a riposo»; 
    d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del  comma  2  possono
candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio e' compreso
il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso
il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per  il  collegio  unico
nazionale di cui  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  possono
candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni  di
legittimita' presso la Corte  suprema  di  cassazione  o  la  Procura
generale presso la stessa Corte». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24  della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  24  (Elettorato  attivo  e  passivo).   -   1.
          All'elezione  dei  magistrati   componenti   il   Consiglio
          superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati
          ai quali siano state conferite le funzioni giudiziarie,  ad
          esclusione dei magistrati  che,  alla  stessa  data,  siano
          sospesi  dall'esercizio  delle  funzioni  ai  sensi   degli
          articoli 30 e 31 del regio decreto  legislativo  31  maggio
          1946, n. 511, e successive modificazioni. 
                1-bis. Ciascun elettore  puo'  esprimere  il  proprio
          voto per i candidati del collegio di cui  all'articolo  23,
          comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio  e'  collocato
          il proprio ufficio giudiziario di appartenenza,  oltre  che
          per  i  candidati  del  collegio  unico  nazionale  di  cui
          all'articolo 23, comma 2,  lettera  a).  I  magistrati  che
          esercitano le funzioni  di  legittimita'  presso  la  Corte
          suprema di cassazione  e  la  Procura  generale  presso  la
          stessa Corte esprimono  il  loro  voto,  oltre  che  per  i
          candidati del collegio unico nazionale di cui  all'articolo
          23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui
          all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c),  ai  quali  sono
          abbinati  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  3,   ultimo
          periodo. 
                2. Non sono eleggibili: 
                  a) i magistrati che al momento  della  convocazione
          delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o  siano
          sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31  del
          citato  regio  decreto  legislativo  n.  511  del  1946,  e
          successive modificazioni; 
                  b) i magistrati che  al  tempo  della  convocazione
          delle elezioni non abbiano conseguito la terza  valutazione
          di professionalita'; 
                  c) i magistrati che al momento  della  convocazione
          delle elezioni abbiano subito  sanzione  disciplinare  piu'
          grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della  sanzione
          della censura e che dalla data del  relativo  provvedimento
          siano trascorsi almeno dieci anni  senza  che  sia  seguita
          alcun'altra sanzione disciplinare; 
                  d)  i  magistrati  che  abbiano  prestato  servizio
          presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio
          superiore  della  magistratura  per  la  cui   rinnovazione
          vengono  convocate  le  elezioni  e  per  cinque  anni  dal
          ricollocamento in ruolo; 
                  e)  i  magistrati  che  abbiano  fatto  parte   del
          Consiglio  superiore  della   magistratura   per   la   cui
          rinnovazione vengono convocate le elezioni; 
                  e-bis) i magistrati che fanno  parte  del  comitato
          direttivo della Scuola superiore della magistratura  o  che
          ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente  alla  data
          di convocazione delle  elezioni  per  la  rinnovazione  del
          Consiglio superiore della magistratura; 
                  e-ter) i magistrati che, alla data  di  inizio  del
          mandato, non assicurino almeno  quattro  anni  di  servizio
          prima della data di collocamento a riposo. 
              2-bis. I magistrati eleggibili ai  sensi  del  comma  2
          possono candidarsi  esclusivamente  nel  collegio  nel  cui
          territorio e' compreso il distretto di corte di appello  al
          quale appartiene l'ufficio presso il  quale  esercitano  le
          funzioni giudiziarie. Per il collegio  unico  nazionale  di
          cui  all'articolo  23,  comma  2,   lettera   a),   possono
          candidarsi esclusivamente i magistrati  che  esercitano  le
          funzioni  di  legittimita'  presso  la  Corte  suprema   di
          cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».