Art. 32 Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo 1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio e' collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo»; c) al comma 2: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'»; 2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»; 3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura; e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo»; d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio e' compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte».
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Elettorato attivo e passivo). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati ai quali siano state conferite le funzioni giudiziarie, ad esclusione dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. 1-bis. Ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio e' collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo. 2. Non sono eleggibili: a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni; b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'; c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare; d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo; e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni; e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura; e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. 2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio e' compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».