Art. 33 
 
         Modifiche in materia di convocazione delle elezioni 
 
  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  25  (Convocazione  delle  elezioni,  uffici  elettorali  e
verifica e integrazione delle  candidature).  -  1.  La  convocazione
delle elezioni e' fatta dal Consiglio  superiore  della  magistratura
almeno novanta giorni prima della data stabilita per  l'inizio  della
votazione. 
  2. Nei cinque giorni successivi al  provvedimento  di  convocazione
delle elezioni, il  Consiglio  superiore  della  magistratura  nomina
l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di  cassazione,
costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio
presso la stessa Corte che non  hanno  subito  sanzioni  disciplinari
piu' gravi dell'ammonimento; l'ufficio e' presieduto dal piu' elevato
in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio  o  dal
piu' anziano di eta'. 
  3. Entro venti  giorni  dal  provvedimento  di  convocazione  delle
elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale  le
candidature, mediante apposita dichiarazione  con  firma  autenticata
dal presidente  del  tribunale  nel  cui  circondario  il  magistrato
esercita le sue funzioni. La presentazione puo'  avvenire  anche  con
modalita'  telematiche  definite  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia, che  ne  attestino  con  certezza  la  provenienza.  Dalla
dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto  la
responsabilita' del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di
ineleggibilita' di cui all'articolo 24. 
  4. Scaduto il  termine  di  cui  al  comma  3,  nei  cinque  giorni
successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le  candidature
rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature  relative
a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che
deve essere motivato, e' ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei
due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato.  La
Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al  ricevimento  del
ricorso  e  da'  immediata   comunicazione   dell'esito   all'ufficio
elettorale centrale. 
  5. Quando le candidature ammesse sono in  numero  inferiore  a  sei
oppure  non  e'  rispettato  il  rapporto  tra  i   generi   indicato
dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale,  non  oltre
cinque giorni dalla scadenza del termine di cui  al  comma  4,  primo
periodo, del presente articolo o dalla ricezione della  comunicazione
di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in
seduta pubblica, all'estrazione a sorte  delle  candidature  mancanti
tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e  che,  entro  il  termine  di
venti giorni dal provvedimento di convocazione  delle  elezioni,  non
abbiano manifestato, con comunicazione anche  telematica  diretta  al
Consiglio superiore della magistratura, la  loro  indisponibilita'  a
essere  candidati.  L'estrazione  avviene  da  elenchi  separati  per
genere, in modo tale che  sia  raggiunto  il  numero  minimo  di  sei
candidature e sia rispettato l'indicato rapporto  tra  i  generi.  Ai
fini di cui al  periodo  precedente,  i  magistrati  eleggibili  sono
estratti a sorte in numero pari al triplo  di  quelli  necessari  per
raggiungere il numero minimo  di  sei  o  per  assicurare  l'indicato
rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in
un  elenco  numerato  progressivamente,  differenziato  per   genere,
formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio
seguendo  l'ordine  di  estrazione  per  integrare  il  numero  delle
candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di  gravi
motivi ciascuno dei magistrati estratti puo'  comunicare  la  propria
indisponibilita' alla candidatura entro il termine di quarantotto ore
dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso  in  cui  il
numero delle indisponibilita' rese ai sensi del primo  o  del  quinto
periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o
di  rispettare  il  rapporto  percentuale  tra  i   generi   indicati
dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione. 
  6. Esaurite le attivita' di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale
centrale  trasmette  immediatamente  alla  segreteria  generale   del
Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati. 
  7. Nei collegi di cui all'articolo  23,  comma  2,  lettera  c),  i
candidati, non oltre il termine di trenta  giorni  prima  del  giorno
fissato per le elezioni, possono  dichiarare  all'ufficio  elettorale
centrale il proprio collegamento  con  uno  o  piu'  candidati  dello
stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal  medesimo  articolo
23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non puo' appartenere  a  piu'
di un gruppo di candidati collegati e il collegamento  non  opera  se
non e' garantita la rappresentanza di genere e non e'  reciproco  tra
tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale  invita
i candidati a rimuovere le eventuali  irregolarita'  nel  termine  di
ventiquattro ore e, in mancanza,  rimuove  da  ogni  collegamento  il
candidato che risulti collegato a piu' gruppi di candidati. 
  8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo
23, comma 2, e' immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico,  nel
notiziario  del   Consiglio   superiore   della   magistratura,   con
l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati.  Il
notiziario e' inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici
almeno venti giorni prima della data della votazione ed  e'  affisso,
entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello
di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. 
  9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il
Consiglio  superiore  della  magistratura  nomina   una   commissione
centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da  due
supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che  non  abbiano
subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento,  presieduta
dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di
servizio o dal piu' anziano. 
  10. I consigli  giudiziari  provvedono  alla  costituzione,  presso
ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto  da
cinque magistrati che prestano servizio nel  circondario  e  che  non
abbiano subito sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  dell'ammonimento,
presieduto dal piu' elevato in grado o da colui  che  vanta  maggiore
anzianita' di servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre
supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi  in  caso  di
loro assenza o impedimento. 
  11. I candidati estratti a sorte  hanno  diritto,  per  il  periodo
intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per  le  elezioni,
all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attivita' connesse alla
promozione della propria candidatura e alla conoscenza  degli  uffici
giudiziari compresi nel proprio  collegio  elettorale,  ai  candidati
estratti a sorte che si recano presso uffici  giudiziari  diversi  da
quello di appartenenza e' riconosciuto il  trattamento  economico  di
missione».