Art. 34 
 
                  Modifiche in materia di votazioni 
 
  1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 26 (Votazioni). - 1. I  magistrati  in  servizio  presso  i
tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali,  le  corti
di appello, le  procure  generali  presso  le  corti  di  appello,  i
tribunali per i minorenni e le  relative  procure  nonche'  presso  i
tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale  del  luogo
nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. 
  2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte
di cassazione e i magistrati della Direzione  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma. 
  3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura  generale
presso la stessa Corte nonche' i magistrati del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche votano  presso  l'ufficio  centrale  elettorale
costituito presso la Corte di cassazione. 
  4. I magistrati collocati fuori ruolo votano  nel  seggio  previsto
per i magistrati dell'ufficio di provenienza. 
  5. Alle  operazioni  di  voto  e'  dedicato  un  tempo  complessivo
effettivo non inferiore a diciotto ore. 
  6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni  collegio  di  cui
all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il  proprio
voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato. 
  7. Sono bianche le schede prive di voto. 
  8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni  che  rendono  il
voto riconoscibile. 
  9. E' nullo il voto espresso per magistrati eleggibili  in  collegi
diversi da quello in  cui  e'  espresso  il  voto,  nonche'  il  voto
espresso in difformita' da quanto previsto al comma 6».