Art. 35 
 
                  Modifiche in materia di scrutinio 
                    e dichiarazione degli eletti 
 
  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 27 (Scrutinio e dichiarazione degli eletti).  - 1. I  seggi
elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte
di cassazione presiedono alle operazioni  di  voto,  all'esito  delle
quali trasmettono le schede alla commissione centrale  elettorale  di
cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio. 
  2. La  commissione  centrale  elettorale  provvede  allo  scrutinio
separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23,  comma  2,
lettere a), b) e c), e determina: 
    a) il totale dei voti validi; 
    b) il totale dei voti per ciascun candidato; 
    c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri
candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti
conseguiti dai candidati  collegati  che,  per  il  collegio  di  cui
all'articolo 23, comma 2,  lettera  c),  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di voti validamente espressi e presentano  i  presupposti  per
essere dichiarati eletti ai sensi del comma  4,  primo  periodo,  del
presente articolo. 
  3. La commissione centrale elettorale procede, altresi': 
    a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione  dei
seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma  2,  lettera
d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi  del  comma
2, lettera c), del presente articolo  per  il  numero  dei  seggi  da
assegnare; 
    b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti  a  ciascun
gruppo di candidati collegati  o  a  ciascun  singolo  candidato  non
collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei  voti
da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi  non  assegnati  in
tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati
collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui
corrispondono i maggiori resti e, in caso  di  parita'  di  resti,  a
quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a  parita'  anche
di voti, si procede per sorteggio. 
  4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti  nei  singoli
collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti  validamente
espressi. Rispetto al collegio  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,
lettera d), la  commissione  centrale  elettorale  dichiara  altresi'
eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei
criteri di cui  al  comma  3,  lettera  b),  del  presente  articolo.
Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati  collegati  sono  eletti
coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero  di  voti,
determinati dividendo il numero complessivo  dei  voti  ricevuti  dal
singolo candidato per il numero degli  aventi  diritto  al  voto  nel
rispettivo collegio e  moltiplicando  il  risultato  per  cento.  Nel
collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la  commissione
centrale elettorale dichiara altresi'  eletto  l'ulteriore  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti tra  i  candidati  dei  due
collegi,  determinato  dividendo  il  numero  complessivo  dei   voti
ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto  al
voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. 
  5. In ogni caso in cui vi e' parita'  di  voti  prevale  sempre  il
candidato  del  genere  che  risulta  meno  rappresentato  a  livello
nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In
caso di ulteriore parita'  prevale  il  candidato  piu'  anziano  nel
ruolo. 
  6. Ciascun candidato puo' assistere alle  operazioni  di  voto  nel
collegio di appartenenza e alle successive  operazioni  di  scrutinio
presso la commissione centrale elettorale».