Art. 37 
 
          Modifiche in materia di indennita' dei componenti 
             del Consiglio superiore della magistratura 
 
  1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo  1958,  n.
195, e' sostituito dal seguente: 
    «Ai componenti e' attribuita un'indennita'  per  ogni  seduta  e,
inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di  missione
per  i  giorni  di  viaggio  e  di  permanenza a  Roma.   La   misura
dell'indennita' per le sedute e il numero massimo  giornaliero  delle
sedute  che  danno  diritto   a   indennita',   nonche'   la   misura
dell'indennita' di missione e  qualunque  altro  emolumento  comunque
denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo  criteri
stabiliti nel regolamento di amministrazione  e  contabilita'  e,  in
ogni   caso,   nel   rispetto   del   limite   massimo    retributivo
onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  40  della  citata
          legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 40 (Assegni  e  indennita'  ai  componenti  del
          Consiglio). - Al Vice Presidente del Consiglio superiore e'
          corrisposto un assegno mensile lordo  pari  al  trattamento
          complessivo  spettante,  per  stipendio  e  indennita'   di
          rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema  di
          cassazione. 
                Agli  altri  componenti  eletti  dal  Parlamento   e'
          corrisposto un assegno mensile lordo  pari  al  trattamento
          complessivo  spettante,  per  stipendio  ed  indennita'  di
          rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6,  n.  3,
          della legge 24 maggio 1951, n. 392. 
                Qualora i componenti eletti dal Parlamento  fruiscano
          di stipendio o di  assegni  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato, spetta il trattamento  piu'  favorevole  restando  a
          carico   dell'Amministrazione   di   appartenenza   l'onere
          inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed
          a  carico  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  quello
          relativo  all'eventuale  eccedenza  del  trattamento   loro
          spettante quali componenti del Consiglio superiore. 
              Ai componenti  e'  attribuita  un'indennita'  per  ogni
          seduta e, inoltre,  a  coloro  che  risiedono  fuori  Roma,
          l'indennita' di missione per  i  giorni  di  viaggio  e  di
          permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le  sedute
          e il numero massimo  giornaliero  delle  sedute  che  danno
          diritto a indennita', nonche' la misura dell'indennita'  di
          missione e qualunque altro emolumento  comunque  denominato
          sono determinati dal Consiglio superiore,  secondo  criteri
          stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'
          e,  in  ogni  caso,  nel  rispetto   del   limite   massimo
          retributivo onnicomprensivo  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».