Art. 38 
 
Modifiche in  materia  di  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati
  componenti del Consiglio superiore della magistratura 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal  giorno
in cui  ha  cessato  di  far  parte  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, il magistrato non puo' proporre domanda per un  ufficio
direttivo o semidirettivo, fatto salvo  il  caso  in  cui  l'incarico
direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto  in  precedenza.  Prima
che siano trascorsi due anni dal giorno in  cui  ha  cessato  di  far
parte del Consiglio superiore della magistratura, il  magistrato  non
puo' essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento  di
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del
presente comma non si applicano  quando  il  collocamento  fuori  del
ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di  funzioni
elettive». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  magistrati
eletti al Consiglio superiore della  magistratura  dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916
          (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della  legge
          24 marzo 1958, n. 195, concernente  la  costituzione  e  il
          funzionamento del Consiglio superiore della magistratura  e
          disposizioni transitorie), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). -  I  magistrati
          componenti del Consiglio superiore continuano a  esercitare
          le  loro  funzioni  negli  uffici   giudiziari   ai   quali
          appartengono. 
                I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori
          del ruolo  organico  della  magistratura.  Alla  cessazione
          della carica  il  Consiglio  superiore  della  magistratura
          dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
          ruolo dei magistrati nella  sede  di  provenienza  e  nelle
          funzioni  precedentemente  esercitate.  Prima   che   siano
          trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di  far
          parte  del  Consiglio  superiore  della  magistratura,   il
          magistrato  non  puo'  proporre  domanda  per  un   ufficio
          direttivo o semidirettivo,  fatto  salvo  il  caso  in  cui
          l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in
          precedenza. Prima che siano trascorsi due anni  dal  giorno
          in cui ha cessato di  far  parte  del  Consiglio  superiore
          della magistratura, il magistrato non puo' essere collocato
          fuori del ruolo organico per  lo  svolgimento  di  funzioni
          diverse da quelle giudiziarie  ordinarie.  Le  disposizioni
          del presente comma non si applicano quando il  collocamento
          fuori del ruolo organico  e'  disposto  per  consentire  lo
          svolgimento di funzioni elettive.».