Art. 39 
 
Disposizioni transitorie e per l'attuazione e  il  coordinamento  del
  nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura 
 
  1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura
successive alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24  marzo  1958,
n. 195, come sostituito dall'articolo 31  della  presente  legge,  e'
adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  2. Per  le  elezioni  di  cui  al  comma  1,  il  provvedimento  di
convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25,  comma  1,  della
legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo  33  della
presente legge, e' adottato entro sessanta giorni  prima  della  data
stabilita  per  l'inizio  delle  votazioni,   il   termine   per   la
presentazione delle candidature di  cui  all'articolo  25,  comma  3,
della predetta legge n. 195 del 1958 e' ridotto a quindici giorni, il
termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata  legge  n.  195
del 1958 e' ridotto a venti giorni prima del giorno  fissato  per  le
elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima
legge n. 195 del 1958 puo' essere ridotto fino al quindicesimo giorno
antecedente la data della votazione. 
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo  1958,
n.  195,  come  modificata  dalla  presente  legge,   continuano   ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916,  e  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
nuove  disposizioni  per  l'attuazione  e  il   coordinamento   della
disciplina di cui al presente capo. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2002,  n.  67,  recante  «Regolamento  recante   norme   di
          attuazione e di coordinamento del  procedimento  elettorale
          per l'elezione  dei  magistrati  componenti  del  Consiglio
          superiore della  magistratura,  a  norma  dell'articolo  14
          della legge 28 marzo 2002, n. 44», e' pubblicato nella G.U.
          18 aprile 2002, n. 91. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2. - 4-ter. (Omissis).».