Art. 16 
 
Semplificazione  del  monitoraggio  fiscale   sulle   operazioni   di
  trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri
  operatori 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli  intermediari  bancari  e
finanziari di cui  all'articolo  3,  comma  2,  gli  altri  operatori
finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)  e  d),  e  gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  i),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che  intervengono,
anche attraverso movimentazione di  conti,  nei  trasferimenti  da  o
verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a   trasmettere
all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del
menzionato decreto  relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate
anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a  5.000  euro,
limitatamente alle operazioni  eseguite  per  conto  o  a  favore  di
persone fisiche, enti  non  commerciali  e  di  societa'  semplici  e
associazioni equiparate ai sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.