Art. 18 
 
 
        Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese 
         ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito  dal
seguente:  «18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,   cura   e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni  e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi  dell'articolo  99  del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'esenzione si applica anche  se  la  prestazione  sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa
alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli  di  cui  al
numero 19), quando tale soggetto a sua  volta  acquisti  la  suddetta
prestazione  sanitaria  presso  un  terzo  e  per  l'acquisto   trovi
applicazione l'esenzione di cui al  presente  numero;  in  tal  caso,
l'esenzione opera per la  prestazione  di  ricovero  e  cura  fino  a
concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»; 
    b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito  dal
seguente:  «120)  prestazioni  rese  ai  clienti   alloggiati   nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983,
n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese  le  prestazioni  di
maggiore comfort alberghiero,  diverse  da  quelle  esenti  ai  sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni
di alloggio rese agli accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e  da  case
di  cura  non  convenzionate;   prestazioni   di   maggiore   comfort
alberghiero rese a  persone  ricoverate  presso  i  soggetti  di  cui
all'articolo 10, primo comma, numero 19);». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,3
milioni di euro per  l'anno  2022  e  21  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.