Art. 20 
 
 
Adeguamento delle aliquote  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  ai
                     nuovi scaglioni dell'IRPEF 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   la   coerenza   degli   scaglioni
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, il termine di cui  al  comma  7  dello  stesso
articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In  caso  di  approvazione
della delibera di adeguamento ai  nuovi  scaglioni  o  di  quella  di
determinazione dell'aliquota unica in  data  successiva  all'adozione
del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad  effettuare
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione utile. 
  2. Per i comuni nei  quali  nel  2021  risultano  vigenti  aliquote
dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate  per  scaglioni  di
reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo  del
comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito  dall'articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno
2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi
scaglioni dell'IRPEF e  delle  prime  quattro  aliquote  vigenti  nel
comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.