Art. 21 
 
 
Integrazione logistica tra Agenzia  delle  entrate  e  Agenzia  delle
                         entrate-Riscossione 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinques. Al  fine
di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso  la  gestione
congiunta    dei    fabbisogni    immobiliari,    l'Agenzia     delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le  soluzioni  allocative
individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di  utilizzo,
di immobili demaniali oppure, previo  rimborso  della  corrispondente
quota di  canone,  di  edifici  appartenenti  ai  fondi  pubblici  di
investimento immobiliare o oggetto di acquisto da  parte  degli  enti
previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Ove  richiesto  dall'Agenzia  delle  entrate,
nell'assegnazione di tali  tipologie  di  immobili,  ovvero  ai  fini
dell'attuazione delle previsioni  dell'articolo  8,  comma  4,  sopra
richiamato,  l'Agenzia  del  demanio   considera   congiuntamente   i
fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e  dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione».