Art. 12 
 
           Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri 
                         di amministrazione 
 
  1. Si considera indipendente il consigliere non  esecutivo  per  il
quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni: 
    a) e' coniuge non legalmente separato, persona legata  in  unione
civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 
      1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione
o  di  sorveglianza  e  degli  esponenti  con   incarichi   esecutivi
dell'impresa; 
      2) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; 
      3) di persone che si  trovano  nelle  condizioni  di  cui  alle
lettere da b) a i); 
    b) e' un partecipante nell'impresa; 
    c) ricopre o  ha  ricoperto  negli  ultimi  due  anni  presso  un
partecipante nell'impresa o societa' da questa controllate  incarichi
di presidente del consiglio di  amministrazione,  di  gestione  o  di
sorveglianza o  di  esponente  con  incarichi  esecutivi,  oppure  ha
ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi  dodici,  incarichi  di
componente del consiglio di amministrazione,  di  sorveglianza  o  di
gestione nonche' di direzione presso un partecipante  nell'impresa  o
societa' da questa controllate; 
    d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con
incarichi esecutivi nell'impresa; 
    e) ricopre l'incarico di  consigliere  indipendente  in  un'altra
impresa del medesimo gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del
Codice, salvo il caso di imprese tra  cui  intercorrono  rapporti  di
controllo, diretto o indiretto, totalitario; 
    f) ha ricoperto, per piu'  di  nove  anni  negli  ultimi  dodici,
incarichi  di  componente  del  consiglio  di   amministrazione,   di
sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso l'impresa; 
    g) e' esponente con incarichi esecutivi in una societa' in cui un
esponente con incarichi esecutivi dell'impresa ricopre l'incarico  di
consigliere di amministrazione o di gestione; 
    h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o  ha  intrattenuto
nei due anni precedenti  all'assunzione  dell'incarico,  rapporti  di
lavoro  autonomo  o  subordinato  ovvero  altri  rapporti  di  natura
finanziaria, patrimoniale o professionale,  anche  non  continuativi,
con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo
presidente, con le societa' controllate  dall'impresa  o  i  relativi
esponenti con incarichi esecutivi o  i  loro  presidenti,  o  con  un
partecipante  nell'impresa  o  i  relativi  esponenti  con  incarichi
esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; 
    i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno  o  piu'  dei
seguenti incarichi: 
      1) membro del Parlamento nazionale ed europeo,  del  Governo  o
della Commissione europea; 
      2) assessore o consigliere regionale, provinciale  o  comunale,
presidente di giunta regionale,  presidente  di  provincia,  sindaco,
presidente o componente di consiglio circoscrizionale,  presidente  o
componente del consiglio di  amministrazione  di  consorzi  fra  enti
locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni
di comuni, consigliere di amministrazione  o  presidente  di  aziende
speciali  o  istituzioni  di  cui  all'articolo   114   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere  di  Citta'
metropolitane, presidente o  componente  degli  organi  di  comunita'
montane o  isolane,  quando  la  sovrapposizione  o  contiguita'  tra
l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono  ricoperti
i predetti incarichi e l'articolazione  territoriale  dell'impresa  o
del gruppo di cui  all'articolo  210-ter,  comma  2,  del  Codice  di
appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza. 
  2. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni del
comma 1 si applicano ai  soggetti  che  svolgono  nell'ente  funzioni
equivalenti a quelle indicate nel medesimo comma. 
  3.  Il  difetto  dei  requisiti  stabiliti  dal  presente  articolo
comporta la decadenza dall'incarico di consigliere  indipendente.  Se
in  seguito  alla  decadenza  il  numero   residuo   di   consiglieri
indipendenti nell'organo e' sufficiente  ad  assicurare  il  rispetto
delle disposizioni IVASS in materia di governo  societario  attuative
dell'art. 30 del Codice o di altre disposizioni dell'ordinamento  che
stabiliscono  un  numero  minimo  di  consiglieri  indipendenti,   il
consigliere in difetto dei requisiti di  cui  al  presente  articolo,
salvo  diversa  previsione   statutaria,   mantiene   l'incarico   di
consigliere non indipendente. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  l'articolo  210-ter,  comma   2   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  114  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267(pubblicato   sulla
          Gazzetta  Ufficiale  28  settembre  2000,  n.  227,  S.O.),
          concernente «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali.»: 
                «Art. 114 (Aziende speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
                2. L'istituzione e' organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
                3. Organi dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
                4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano  la  loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
                5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento  ed  il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
                5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
                6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
                7. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'ente
          locale esercita le sue funzioni anche nei  confronti  delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo, di revisione, nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
                8. Ai fini di cui al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del consiglio comunale: 
                  a) il piano-programma, comprendente un contratto di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                  b) il budget economico almeno triennale; 
                  c) il bilancio di esercizio; 
                  d) il piano degli indicatori di bilancio. 
                8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
                  a) il piano-programma, di durata almeno  triennale,
          che   costituisce   il    documento    di    programmazione
          dell'istituzione; 
                  b) il  bilancio  di  previsione  almeno  triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
                  c) le variazioni di bilancio; 
                  d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
          lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive   modificazioni,
          completo dei relativi allegati.». 
              -  Per  l'articolo  210-ter,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si  veda  nelle  note
          all'articolo 1 
              - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.