Art. 13 
 
                Requisiti di indipendenza dei sindaci 
 
  1.  Non  puo'  assumere  l'incarico  di  componente  del   collegio
sindacale chi: 
    a) si trova in una delle situazioni  indicate  nell'articolo  12,
comma 1, lettere b), g) e h); 
    b) e' coniuge non legalmente separato, persona legata  in  unione
civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 
      1) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; 
      2)  di  persone  che  si  trovano  nelle  situazioni   indicate
nell'articolo 12, comma 1, lettere b), g) e h), o  nella  lettera  c)
del presente comma; 
    c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni  incarichi  di
componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonche'  di
direzione presso un partecipante nell'impresa, l'impresa  o  societa'
da questa controllate. 
  2. E' fatta salva la possibilita' per un  componente  del  collegio
sindacale di svolgere l'incarico di  sindaco,  o  di  consigliere  di
sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello  stesso
gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice. 
  3. Si applica l'articolo 12, comma 2. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  l'articolo  210-ter,  comma   2   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.