Art. 13 Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non puo' assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettere b), g) e h); b) e' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonche' di direzione presso un partecipante nell'impresa, l'impresa o societa' da questa controllate. 2. E' fatta salva la possibilita' per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice. 3. Si applica l'articolo 12, comma 2.
Note all'art. 13: - Per l'articolo 210-ter, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note all'articolo 1.