Art. 14 
 
             Indipendenza di giudizio e sua valutazione 
 
  1. Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di  giudizio
e consapevolezza dei doveri  e  dei  diritti  inerenti  all'incarico,
nell'interesse della sana e  prudente  gestione  dell'impresa  e  nel
rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. 
  2.  Tutti  gli  esponenti  comunicano  all'organo   competente   le
informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 12,  comma
1, lettere a), b), c), h) e i), e le  motivazioni  per  cui,  a  loro
avviso,  quelle  situazioni  non  inficiano  in  concreto   la   loro
indipendenza di giudizio. 
  3.  L'organo   competente   valuta   l'indipendenza   di   giudizio
dell'esponente alla luce delle informazioni e  delle  motivazioni  da
questo fornite e verifica se i presidi previsti  da  disposizioni  di
legge e  regolamentari,  nonche'  delle  eventuali  ulteriori  misure
organizzative o procedurali adottate dall'impresa  o  dall'esponente,
sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di  cui  al
comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o
le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi  previsti
dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile  e  relative
disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V  del  codice
civile; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Titolo XV,  Capo
III del Codice. 
  4. Se i presidi esistenti non sono ritenuti  sufficienti,  l'organo
competente puo': a) individuarne di ulteriori  e  piu'  efficaci;  b)
modificare gli specifici compiti e  ruoli  attribuiti  all'esponente,
ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente  con  l'obiettivo
indicato nel comma 1. Se le misure indicate dal  presente  comma  non
vengono  adottate  o  sono  insufficienti  a  eliminare  le   carenze
riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente
ai sensi dell'articolo 23. 
  5. L'organo competente verifica l'efficacia  dei  presidi  e  delle
misure   adottate   per   preservare   l'indipendenza   di   giudizio
dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in
concreto nello svolgimento dell'incarico. 
 
          Note all'art. 14: 
              - L'articolo 2391 del codice civile e' il seguente: 
                «Art.  2391.  (Interessi  degli   amministratori.). -
          L'amministratore   deve    dare    notizia    agli    altri
          amministratori e al collegio sindacale  di  ogni  interesse
          che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
          operazione  della  societa',  precisandone  la  natura,   i
          termini,  l'origine  e  la  portata;  se   si   tratta   di
          amministratore  delegato,  deve  altresi'   astenersi   dal
          compiere l'operazione,  investendo  della  stessa  l'organo
          collegiale, se si  tratta  di  amministratore  unico,  deve
          darne notizia anche alla prima assemblea utile. 
                Nei   casi   previsti   dal   precedente   comma   la
          deliberazione  del  consiglio   di   amministrazione   deve
          adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza  per  la
          societa' dell'operazione. 
              Nei casi di inosservanza  a  quanto  disposto  nei  due
          precedenti commi del presente articolo ovvero nel  caso  di
          deliberazioni  del  consiglio  o  del  comitato   esecutivo
          adottate  con  il  voto  determinante   dell'amministratore
          interessato, le  deliberazioni  medesime,  qualora  possano
          recare danno alla societa', possono essere impugnate  dagli
          amministratori  e  dal  collegio  sindacale  entro  novanta
          giorni dalla loro  data;  l'impugnazione  non  puo'  essere
          proposta da chi ha consentito  con  il  proprio  voto  alla
          deliberazione se  sono  stati  adempiuti  gli  obblighi  di
          informazione previsti dal primo comma. In  ogni  caso  sono
          salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in  base
          ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
                L'amministratore risponde  dei  danni  derivati  alla
          societa' dalla sua azione od omissione. 
                L'amministratore  risponde  altresi'  dei  danni  che
          siano  derivati  alla  societa'   dalla   utilizzazione   a
          vantaggio  proprio  o  di  terzi   di   dati,   notizie   o
          opportunita'  di  affari  appresi  nell'esercizio  del  suo
          incarico.». 
              - L'articolo 2391-bis del codice civile e' il seguente: 
                «Art. 2391-bis. (Operazioni con parti  correlate).  -
          Gli organi di  amministrazione  delle  societa'  che  fanno
          ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio  adottano,
          secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che
          assicurano la trasparenza e la  correttezza  sostanziale  e
          procedurale delle  operazioni  con  parti  correlate  e  li
          rendono noti nella relazione sulla gestione;  a  tali  fini
          possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione
          della  natura,   del   valore   o   delle   caratteristiche
          dell'operazione. 
                I principi e le regole previsti dal  primo  comma  si
          applicano alle operazioni realizzate direttamente o per  il
          tramite  di  societa'   controllate   e   disciplinano   le
          operazioni stesse in termini di competenza decisionale,  di
          motivazione e  di  documentazione.  L'organo  di  controllo
          vigila sull'osservanza delle regole adottate ai  sensi  del
          primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. 
                La Consob, nel definire i principi indicati nel primo
          comma,  individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater
          della direttiva 2007/36/CE, almeno: 
                  a) le soglie  di  rilevanza  delle  operazioni  con
          parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati
          al controvalore dell'operazione o al suo impatto su  uno  o
          piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob  puo'
          individuare anche criteri di rilevanza  che  tengano  conto
          della natura dell'operazione e  della  tipologia  di  parte
          correlata; 
                  b)   regole   procedurali    e    di    trasparenza
          proporzionate    rispetto    alla    rilevanza    e    alle
          caratteristiche delle  operazioni,  alle  dimensioni  della
          societa' ovvero alla tipologia di societa' che  fa  ricorso
          al mercato del capitale  di  rischio,  nonche'  i  casi  di
          esenzione dall'applicazione, in tutto  o  in  parte,  delle
          predette regole; 
                  c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando
          quanto  previsto  dall'articolo  2391,  e   gli   azionisti
          coinvolti nell'operazione sono tenuti  ad  astenersi  dalla
          votazione sulla stessa  ovvero  misure  di  salvaguardia  a
          tutela dell'interesse  della  societa'  che  consentono  ai
          predetti  azionisti  di  prendere  parte   alla   votazione
          sull'operazione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 184, S.O.  251),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  27
          dicembre 2011, n. 300, S.O. 276) concernente  «Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici»: 
                «Art. 36. (Tutela della concorrenza e  partecipazioni
          personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).
          - 1.  E'  vietato  ai  titolari  di  cariche  negli  organi
          gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai  funzionari
          di vertice di imprese o  gruppi  di  imprese  operanti  nei
          mercati del credito, assicurativi e finanziari di  assumere
          o esercitare  analoghe  cariche  in  imprese  o  gruppi  di
          imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma
          1, si intendono  concorrenti  le  imprese  o  i  gruppi  di
          imprese tra i quali non vi sono rapporti  di  controllo  ai
          sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
          che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 
                2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari  di
          cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta
          giorni dalla  nomina.  Decorso  inutilmente  tale  termine,
          decadono  da  entrambe  le  cariche  e  la   decadenza   e'
          dichiarata  dagli   organi   competenti   degli   organismi
          interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del
          termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In
          caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata  dall'autorita'
          di vigilanza di settore competente. 
                2-ter. In sede di prima applicazione, il termine  per
          esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo  periodo,
          e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  legge  di   conversione   del   presente
          decreto.».