Art. 21 Raccordi 1. Il CVCN assicura i raccordi con: a) i CV, per verificare se l'oggetto di fornitura e' stato gia' sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni con l'obiettivo di assicurare il coordinamento delle attivita' e garantire la massima convergenza e non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio. I CV e il CVCN alimentano e consultano la piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), conformemente alle modalita' indicate dall'articolo 6 del DPR; b) i LAP, per affidare l'esecuzione dei test di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR al LAP o ai LAP, nei casi in cui il CVCN intenda avvalersene ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del medesimo DPR. Il CVCN e i LAP si raccordano secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del DPR; c) i CV e i LAP, per affidare l'esecuzione dei test al LAP o ai LAP nei casi in cui i CV ritengano di non poter svolgere autonomamente i test di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR. In tal caso, i CV comunicano l'esigenza al CVCN, fornendo le necessarie informazioni, tra cui quelle relative ai LAP di cui intendono avvalersi. Il CVCN affida, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del DPR, l'esecuzione dei test al LAP o ai LAP indicati dai CV e comunica l'avvio dei test al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore. L'esecuzione dei test avviene conformemente all'articolo 7 del DPR. Al termine dei test il LAP o i LAP incaricati trasmettono al CVCN, previa verifica ed eventuale espunzione da parte del CV richiedente in caso di esistenza di dati non divulgabili ai fini della tutela della sicurezza nazionale, il rapporto di prova entro i termini fissati dall'articolo 7, comma 7, del DPR. Il CVCN inserisce la documentazione di sintesi relativa ai rapporti di prova nella piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). I CV redigono il rapporto di valutazione conformemente all'articolo 8 del DPR. 2. Il CVCN assicura i raccordi di cui al comma 1 attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). 3. Il CVCN, con la determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 8), disciplina le modalita' esecutive delle comunicazioni con i CV ed i termini tecnici ed organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione. Il CVCN con la determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 9), disciplina le modalita' esecutive delle comunicazioni con i LAP ed i termini tecnici ed organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione. 4. Le determinazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), sono aggiornati ogni qualvolta l'evoluzione delle valutazioni e delle prove lo richiede.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, dell'articolo 6 e dell'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54: «Art. 4 (Procedimento di verifica e valutazione). - 1.-6. (omissis) 7. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera c), il CVCN puo' avvalersi di LAP e si coordina, ove previsto, con i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.». «Art. 6 (Preparazione all'esecuzione dei test). - 1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso una piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura e' stato gia' sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7. Nel caso in cui: a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma 2, finalizzate a evitare la duplicazione di test eventualmente gia' eseguiti; b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione, si procede come descritto al comma 3. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, sull'oggetto di valutazione non sono effettuati test nei casi in cui: a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza di interesse nella nuova valutazione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione sia i test di corretta implementazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), sia i test di intrusione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); b) i test di intrusione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione con riferimento a livelli di severita' non inferiori a quelli selezionati per la valutazione in corso. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), diversi dal comma 2, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, il CVCN o i CV, se necessario in collaborazione con il soggetto incluso nel perimetro, identificano i test da eseguire escludendo quelli precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 3: a) il CVCN puo' affidare l'esecuzione dei test ad un laboratorio accreditato, informandone il soggetto incluso nel perimetro e il fornitore; b) il CVCN e i CV invitano il fornitore a predisporre le attivita' preliminari all'esecuzione dei test di cui all'articolo 5 e definiscono la sede in cui svolgere tali attivita'. 5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV, ferma restando la possibilita' di prevedere le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, comunicano al soggetto incluso nel perimetro, e per conoscenza al fornitore, la conclusione del procedimento. 6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.». «Art. 8 (Esito della valutazione e prescrizioni di utilizzo). - 1. Sulla base del rapporto di prova di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, il CVCN e i CV redigono il rapporto di valutazione contenente l'esito dei test. Il rapporto di valutazione e' comunicato al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore entro i termini di cui all'articolo 4, comma 5. 2. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore il provvedimento negativo motivato. 3. Nel caso in cui l'esito di cui al comma 1 sia positivo, il CVCN puo' imporre al soggetto incluso nel perimetro prescrizioni per l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza nell'ambiente di esercizio.». - Per il testo dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54 si veda nelle note all'articolo 1.