Art. 21 
 
                              Raccordi 
 
  1. Il CVCN assicura i raccordi con: 
    a) i CV, per verificare se l'oggetto di fornitura e'  stato  gia'
sottoposto a precedenti valutazioni o se sono  in  corso  valutazioni
con l'obiettivo di assicurare  il  coordinamento  delle  attivita'  e
garantire la massima convergenza e non duplicazione delle valutazioni
in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio. I  CV  e  il
CVCN alimentano  e  consultano  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera  h),  conformemente  alle  modalita'
indicate dall'articolo 6 del DPR; 
    b) i LAP, per affidare l'esecuzione dei test di cui  all'articolo
5, comma 3, del DPR al LAP o ai LAP, nei casi in cui il CVCN  intenda
avvalersene ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del medesimo  DPR.  Il
CVCN e i LAP si raccordano secondo le modalita' di cui all'articolo 7
del DPR; 
    c) i CV e i LAP, per affidare l'esecuzione dei test al LAP  o  ai
LAP  nei  casi  in  cui  i  CV  ritengano  di  non   poter   svolgere
autonomamente i test di cui all'articolo 5, comma 3, del DPR. In  tal
caso, i CV comunicano l'esigenza  al  CVCN,  fornendo  le  necessarie
informazioni, tra  cui  quelle  relative  ai  LAP  di  cui  intendono
avvalersi. Il CVCN affida, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera
a), del DPR, l'esecuzione dei test al LAP o ai LAP indicati dai CV  e
comunica l'avvio dei test al soggetto  incluso  nel  perimetro  e  al
fornitore. L'esecuzione dei test avviene conformemente all'articolo 7
del DPR. Al termine dei test il LAP o i LAP incaricati trasmettono al
CVCN, previa  verifica  ed  eventuale  espunzione  da  parte  del  CV
richiedente in caso di esistenza di  dati  non  divulgabili  ai  fini
della tutela della sicurezza nazionale, il rapporto di prova entro  i
termini fissati dall'articolo 7, comma 7, del DPR. Il CVCN  inserisce
la documentazione di sintesi relativa  ai  rapporti  di  prova  nella
piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). I
CV redigono il rapporto di valutazione conformemente  all'articolo  8
del DPR. 
  2. Il CVCN assicura i raccordi di cui  al  comma  1  attraverso  la
piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). 
  3. Il CVCN, con la determinazione tecnica di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera e), numero 8),  disciplina  le  modalita'  esecutive
delle comunicazioni con i CV ed i termini  tecnici  ed  organizzativi
mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione.  Il  CVCN
con la determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), numero 9), disciplina le modalita' esecutive delle  comunicazioni
con i LAP ed i termini tecnici ed organizzativi mediante  i  quali  i
raccordi trovano effettiva applicazione. 
  4. Le determinazioni tecniche  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera  e),  sono  aggiornati  ogni  qualvolta  l'evoluzione   delle
valutazioni e delle prove lo richiede. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4,  comma  7,
          dell'articolo 6 e dell'articolo 8, del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54: 
                «Art. 4 (Procedimento di verifica e  valutazione).  -
          1.-6. (omissis) 
                7. Ai fini dello svolgimento delle attivita'  di  cui
          al comma 2, lettera c), il CVCN puo' avvalersi di LAP e  si
          coordina, ove previsto, con i  centri  di  valutazione  del
          Ministero dell'interno e del  Ministero  della  difesa,  ai
          sensi  dell'articolo  1,   comma   7,   lettera   b),   del
          decreto-legge.». 
                «Art. 6 (Preparazione all'esecuzione dei test). -  1.
          A  seguito  della  comunicazione  di   cui   al   comma   9
          dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso  una
          piattaforma informatica operante presso il Ministero  dello
          sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura e' stato gia'
          sottoposto a precedenti valutazioni  o  se  sono  in  corso
          valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7. Nel caso
          in cui: 
                  a) l'oggetto  sia  stato  sottoposto  a  precedenti
          valutazioni o sia in corso di valutazione, sono  effettuate
          le verifiche di cui al comma 2, finalizzate  a  evitare  la
          duplicazione di test eventualmente gia' eseguiti; 
                  b) l'oggetto non sia stato sottoposto a  precedenti
          valutazioni e non sia in corso di valutazione,  si  procede
          come descritto al comma 3. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  a),  ferme
          restando le condizioni di cui all'articolo 5,  sull'oggetto
          di valutazione non sono effettuati test nei casi in cui: 
                  a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per
          soddisfare i requisiti  di  sicurezza  di  interesse  nella
          nuova valutazione siano stati eseguiti o siano in corso  di
          esecuzione sia i test di corretta  implementazione  di  cui
          all'articolo  5,  comma  3,  lettera  a),  sia  i  test  di
          intrusione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); 
                  b) i test di  intrusione  siano  stati  eseguiti  o
          siano in corso di esecuzione con riferimento a  livelli  di
          severita'  non  inferiori  a  quelli  selezionati  per   la
          valutazione in corso. 
                3. Nei casi di cui al comma 1,  lettera  a),  diversi
          dal  comma  2,  ferme  restando  le   condizioni   di   cui
          all'articolo  5,  il  CVCN  o  i  CV,  se   necessario   in
          collaborazione  con  il  soggetto  incluso  nel  perimetro,
          identificano  i  test   da   eseguire   escludendo   quelli
          precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione. 
                4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e  di  cui
          al comma 3: 
                  a) il CVCN puo' affidare l'esecuzione dei  test  ad
          un  laboratorio  accreditato,  informandone   il   soggetto
          incluso nel perimetro e il fornitore; 
                  b)  il  CVCN  e  i  CV  invitano  il  fornitore   a
          predisporre le  attivita'  preliminari  all'esecuzione  dei
          test di cui all'articolo 5 e definiscono  la  sede  in  cui
          svolgere tali attivita'. 
                5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV,  ferma
          restando la possibilita' di prevedere  le  prescrizioni  di
          utilizzo di cui  all'articolo  8,  comunicano  al  soggetto
          incluso nel perimetro, e per conoscenza  al  fornitore,  la
          conclusione del procedimento. 
                6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di
          cui al comma 1 si fa fronte con le  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente.». 
                «Art. 8 (Esito della valutazione  e  prescrizioni  di
          utilizzo). - 1. Sulla base del rapporto  di  prova  di  cui
          all'articolo 7, commi 6 e 7, il CVCN e  i  CV  redigono  il
          rapporto di valutazione contenente  l'esito  dei  test.  Il
          rapporto di valutazione e' comunicato al  soggetto  incluso
          nel perimetro  e  al  fornitore  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 5. 
                2.  In  caso  di  esito  negativo  del  rapporto   di
          valutazione, il CVCN  e  i  CV,  previa  comunicazione  dei
          motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  ai  sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore
          il provvedimento negativo motivato. 
                3. Nel caso in cui l'esito di  cui  al  comma  1  sia
          positivo, il CVCN puo'  imporre  al  soggetto  incluso  nel
          perimetro   prescrizioni   per   l'utilizzo    dell'oggetto
          dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
          b), del decreto-legge. 
                4.  Le  prescrizioni  di  cui  al  comma  3   possono
          riguardare anche il mantenimento nel tempo del  livello  di
          sicurezza nell'ambiente di esercizio.». 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   5,   comma   3,   e
          dell'articolo7, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 febbraio  2021,  n.  54  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.