Art. 12 
 
        Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso 
 
  1. Ferma restando la facolta' di adire  l'autorita'  giudiziaria  e
amministrativa e salvo specifiche procedure  previste  dai  contratti
collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, in caso di violazioni dei diritti previsti dal
presente decreto e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,  i
lavoratori, compresi coloro il cui rapporto  di  lavoro  e'  cessato,
possono promuovere  il  tentativo  di  conciliazione  previsto  dagli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile,  ovvero  ricorrere
al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui agli articoli 412  e
412-quater del codice di procedura  civile.  E'  possibile,  inoltre,
rivolgersi alle camere arbitrali previste dall'articolo 31, comma 12,
della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.51   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 410 e 411,  412  e
          412-quater del codice di procedura civile: 
                «Art. 410 (Tentativo di conciliazione). - Chi intende
          proporre in  giudizio  una  domanda  relativa  ai  rapporti
          previsti dall'articolo 409 puo' promuovere,  anche  tramite
          l'associazione sindacale alla quale aderisce  o  conferisce
          mandato, un previo tentativo  di  conciliazione  presso  la
          commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri
          di cui all'articolo 413. 
                La comunicazione della richiesta di espletamento  del
          tentativo di conciliazione  interrompe  la  prescrizione  e
          sospende, per la durata del tentativo  di  conciliazione  e
          per i venti giorni  successivi  alla  sua  conclusione,  il
          decorso di ogni termine di decadenza. 
                Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
          la Direzione provinciale  del  lavoro.  La  commissione  e'
          composta dal direttore dell'ufficio  stesso  o  da  un  suo
          delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
          di presidente, da quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti  effettivi  e  da  quattro   supplenti   dei
          lavoratori,  designati  dalle   rispettive   organizzazioni
          sindacali   maggiormente    rappresentative    a    livello
          territoriale. 
                Le commissioni, quando se ne ravvisi  la  necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni, presiedute dal direttore della  Direzione
          provinciale  del  lavoro  o  da  un   suo   delegato,   che
          rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.  In
          ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria  la
          presenza del Presidente e di almeno un  rappresentante  dei
          datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
                La  richiesta   del   tentativo   di   conciliazione,
          sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.   Copia   della
          richiesta  del  tentativo  di  conciliazione  deve   essere
          consegnata o  spedita  con  raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. 
                La richiesta deve precisare: 
                  1) nome, cognome e  residenza  dell'istante  e  del
          convenuto; se l'istante o il  convenuto  sono  una  persona
          giuridica, un'associazione non riconosciuta o un  comitato,
          l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
          la sede; 
                  2) il luogo dove e' sorto il rapporto  ovvero  dove
          si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto
          il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua  opera
          al momento della fine del rapporto; 
                  3) il luogo dove devono  essere  fatte  alla  parte
          istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 
                  4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti  a
          fondamento della pretesa. 
                Se la controparte intende accettare la  procedura  di
          conciliazione,   deposita   presso   la   commissione    di
          conciliazione, entro venti  giorni  dal  ricevimento  della
          copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e
          le eccezioni in fatto e in diritto,  nonche'  le  eventuali
          domande in  via  riconvenzionale.  Ove  cio'  non  avvenga,
          ciascuna  delle  parti  e'  libera  di  adire   l'autorita'
          giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi  al  deposito,
          la commissione fissa la comparizione  delle  parti  per  il
          tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro  i
          successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
          lavoratore puo' farsi assistere anche da  un'organizzazione
          cui aderisce o conferisce mandato. 
                La  conciliazione  della  lite  da   parte   di   chi
          rappresenta la  pubblica  amministrazione,  anche  in  sede
          giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo
          e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi
          di dolo e colpa grave.» 
                «Art. 411 (Processo verbale di conciliazione).  -  Se
          la  conciliazione  esperita  ai  sensi  dell'articolo   410
          riesce, anche limitatamente ad  una  parte  della  domanda,
          viene redatto separato processo verbale sottoscritto  dalle
          parti e dai componenti della commissione di  conciliazione.
          Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
          esecutivo con decreto. 
                Se non  si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  la
          commissione di conciliazione deve  formulare  una  proposta
          per  la  bonaria  definizione  della  controversia.  Se  la
          proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
          nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni  espresse
          dalle parti.  Delle  risultanze  della  proposta  formulata
          dalla  commissione   e   non   accettata   senza   adeguata
          motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
                Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
          dalle parti, al ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo
          415  devono  essere  allegati  i  verbali  e   le   memorie
          concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.  Se
          il  tentativo  di  conciliazione  si  e'  svolto  in   sede
          sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo  410.  Il   processo   verbale   di   avvenuta
          conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
          del lavoro a cura di una delle parti o per  il  tramite  di
          un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
          accertatane l'autenticita', provvede  a  depositarlo  nella
          cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
          redatto. Il giudice, su istanza  della  parte  interessata,
          accertata   la   regolarita'   formale   del   verbale   di
          conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.» 
                «Art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia).
          - In qualunque fase del tentativo di  conciliazione,  o  al
          suo termine in caso di mancata riuscita, le  parti  possono
          indicare  la  soluzione,  anche   parziale,   sulla   quale
          concordano, riconoscendo, quando e' possibile,  il  credito
          che spetta al  lavoratore,  e  possono  accordarsi  per  la
          risoluzione  della  lite,  affidando  alla  commissione  di
          conciliazione il mandato a risolvere in  via  arbitrale  la
          controversia. 
                Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale
          della controversia, le parti devono indicare: 
                  1) il termine per l'emanazione del  lodo,  che  non
          puo' comunque superare i sessanta giorni  dal  conferimento
          del mandato, spirato il quale  l'incarico  deve  intendersi
          revocato; 
                  2) le norme invocate dalle parti a  sostegno  delle
          loro pretese e l'eventuale richiesta  di  decidere  secondo
          equita',    nel    rispetto    dei    principi     generali
          dell'ordinamento e dei principi regolatori  della  materia,
          anche derivanti da obblighi comunitari. 
                Il  lodo  emanato   a   conclusione   dell'arbitrato,
          sottoscritto dagli arbitri e autenticato,  produce  tra  le
          parti gli effetti di cui all'articolo 1372  e  all'articolo
          2113, quarto comma, del codice civile. 
                Il  lodo  e'  impugnabile  ai   sensi   dell'articolo
          808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la  validita'
          del  lodo  arbitrale  irrituale,  ai  sensi   dell'articolo
          808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di
          giudice del lavoro, nella cui  circoscrizione  e'  la  sede
          dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro  il  termine
          di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale
          termine, o  se  le  parti  hanno  comunque  dichiarato  per
          iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se  il
          ricorso  e'  stato  respinto  dal  tribunale,  il  lodo  e'
          depositato  nella  cancelleria  del  tribunale  nella   cui
          circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.  Il  giudice,  su
          istanza della parte interessata, accertata  la  regolarita'
          formale del  lodo  arbitrale,  lo  dichiara  esecutivo  con
          decreto.» 
                «Art. 412-quater (Altre modalita' di conciliazione  e
          arbitrato). - Ferma restando la facolta' di ciascuna  delle
          parti di adire l'autorita' giudiziaria e di avvalersi delle
          procedure di conciliazione e di  arbitrato  previste  dalla
          legge, le controversie  di  cui  all'articolo  409  possono
          essere   altresi'   proposte   innanzi   al   collegio   di
          conciliazione  e  arbitrato  irrituale  costituito  secondo
          quanto previsto dai commi seguenti. 
                Il collegio di conciliazione e arbitrato e'  composto
          da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un  terzo
          membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo
          dagli arbitri di parte tra  i  professori  universitari  di
          materie giuridiche e gli  avvocati  ammessi  al  patrocinio
          davanti alla Corte di cassazione. 
                La  parte  che  intenda  ricorrere  al  collegio   di
          conciliazione e arbitrato deve notificare  all'altra  parte
          un  ricorso  sottoscritto,  salvo  che  si  tratti  di  una
          pubblica  amministrazione,  personalmente  o  da   un   suo
          rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
          quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere
          la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto  della
          domanda, le ragioni di fatto e di diritto  sulle  quali  si
          fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della
          controversia entro il quale si intende limitare la domanda.
          Il  ricorso  deve  contenere  il  riferimento  alle   norme
          invocate dal ricorrente a  sostegno  della  sua  pretesa  e
          l'eventuale richiesta  di  decidere  secondo  equita',  nel
          rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  e  dei
          principi  regolatori  della  materia,  anche  derivanti  da
          obblighi comunitari. 
                Se la parte convenuta intende accettare la  procedura
          di conciliazione e arbitrato nomina il proprio  arbitro  di
          parte, il quale entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
          ricorso procede, ove possibile, concordemente  con  l'altro
          arbitro, alla  scelta  del  presidente  e  della  sede  del
          collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che ha  presentato
          ricorso  puo'  chiedere  che  la  nomina  sia   fatta   dal
          presidente del tribunale nel cui  circondario  e'  la  sede
          dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la
          sede, il ricorso e' presentato al presidente del  tribunale
          del luogo in cui e' sorto il rapporto di lavoro  o  ove  si
          trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e'  addetto
          il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua  opera
          al momento della fine del rapporto. 
                In caso di scelta concorde del terzo arbitro e  della
          sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta  giorni
          da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio
          una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti  di
          una pubblica amministrazione,  da  un  avvocato  cui  abbia
          conferito mandato  e  presso  il  quale  deve  eleggere  il
          domicilio.  La  memoria  deve  contenere  le  difese  e  le
          eccezioni in fatto e in diritto, le  eventuali  domande  in
          via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. 
                Entro  dieci  giorni  dal  deposito   della   memoria
          difensiva il ricorrente puo' depositare presso la sede  del
          collegio  una  memoria  di  replica  senza  modificare   il
          contenuto del  ricorso.  Nei  successivi  dieci  giorni  il
          convenuto puo' depositare presso la sede del  collegio  una
          controreplica senza modificare il contenuto  della  memoria
          difensiva. 
                Il collegio fissa il giorno dell'udienza,  da  tenere
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
          controreplica del  convenuto,  dandone  comunicazione  alle
          parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. 
                All'udienza il collegio  esperisce  il  tentativo  di
          conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano  le
          disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo. 
                Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede,
          ove occorra, a  interrogare  le  parti  e  ad  ammettere  e
          assumere  le   prove,   altrimenti   invita   all'immediata
          discussione orale. Nel caso di ammissione delle  prove,  il
          collegio puo' rinviare ad altra  udienza,  a  non  piu'  di
          dieci giorni di distanza, l'assunzione delle  stesse  e  la
          discussione orale. 
                La  controversia  e'  decisa,  entro   venti   giorni
          dall'udienza di discussione,  mediante  un  lodo.  Il  lodo
          emanato a conclusione  dell'arbitrato,  sottoscritto  dagli
          arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti  di
          cui agli articoli 1372 e 2113,  quarto  comma,  del  codice
          civile. Il  lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo
          808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la  validita'
          del  lodo  arbitrale  irrituale,  ai  sensi   dell'articolo
          808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di
          giudice del lavoro, nella cui  circoscrizione  e'  la  sede
          dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro  il  termine
          di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale
          termine, o  se  le  parti  hanno  comunque  dichiarato  per
          iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se  il
          ricorso  e'  stato  respinto  dal  tribunale,  il  lodo  e'
          depositato  nella  cancelleria  del  tribunale  nella   cui
          circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.  Il  giudice,  su
          istanza della parte interessata, accertata  la  regolarita'
          formale del  lodo  arbitrale,  lo  dichiara  esecutivo  con
          decreto. 
                Il compenso del presidente del collegio e' fissato in
          misura pari al 2 per cento del  valore  della  controversia
          dichiarato nel ricorso ed e' versato dalle parti, per meta'
          ciascuna, presso la  sede  del  collegio  mediante  assegni
          circolari intestati  al  presidente  almeno  cinque  giorni
          prima dell'udienza. Ciascuna parte  provvede  a  compensare
          l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il
          compenso del presidente e  dell'arbitro  di  parte,  queste
          ultime nella misura dell'1 per cento  del  suddetto  valore
          della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi  degli
          articoli 91, primo comma, e 92. 
                I contratti collettivi nazionali di categoria possono
          istituire un fondo per  il  rimborso  al  lavoratore  delle
          spese per il compenso del presidente  del  collegio  e  del
          proprio arbitro di parte.» 
              - Si riporta il comma 12 dell'articolo 31 della legge 4
          novembre 2010, n. 183: 
                «12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo
          76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e
          successive   modificazioni,   possono   istituire    camere
          arbitrali  per  la  definizione,  ai  sensi   dell'articolo
          808-ter del codice di procedura civile, delle  controversie
          nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e
          all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato  articolo  76
          del decreto legislativo  n.  276  del  2003,  e  successive
          modificazioni, possono concludere convenzioni con le  quali
          prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie.  Si
          applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo
          e quarto, del codice di procedura civile.»