Art. 13 
 
         Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli 
 
  1. L'adozione  di  comportamenti  di  carattere  ritorsivo  o  che,
comunque,  determinano  effetti   sfavorevoli   nei   confronti   dei
lavoratori o  dei  loro  rappresentanti  che  abbiano  presentato  un
reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso  un  procedimento,
anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto  dei  diritti
di cui al presente decreto e di cui al decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 152, ferma ogni conseguenza prevista dalla  legge  derivante
dall'invalidita' dell'atto, comporta, salvo che il fatto  costituisca
reato,  l'applicazione   della   sanzione   amministrativa   prevista
dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006  n.
198. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i lavoratori possono rivolgersi
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che applica la sanzione. 
  3.  La  denuncia  puo'   essere   presentata   dall'interessato   o
dall'organizzazione sindacale delegata dal medesimo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo  41  del  decreto
          legislativo 11 aprile 2006 n. 198: 
              «2. L'inosservanza delle disposizioni  contenute  negli
          articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
          e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.»