Art. 14 
 
Protezione  contro  il  licenziamento  o  contro   il   recesso   del
                   committente e onere della prova 
 
  1. Sono vietati il licenziamento e  i  trattamenti  pregiudizievoli
del lavoratore conseguenti all'esercizio  dei  diritti  previsti  dal
presente decreto e dal decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,
come modificato dal presente decreto. 
  2. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 2 della  legge  15
luglio 1966, n. 604, i lavoratori estromessi dal rapporto o  comunque
destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei  loro
confronti dal  datore  di  lavoro  o  dal  committente  possono  fare
espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure  adottate.  Il
datore di lavoro o il committente fornisce, per iscritto, tali motivi
entro sette giorni dall'istanza. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  5  della  legge  15
luglio  1966,  n.  604,  qualora   il   lavoratore   faccia   ricorso
all'autorita' giudiziaria competente, lamentando  la  violazione  del
comma 1, incombe sul datore di lavoro o sul  committente  l'onere  di
provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento  o  degli
altri provvedimenti equivalenti adottati a carico del lavoratore  non
siano riconducibili a quelli di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della  legge
          15 luglio 1966, n. 604: 
                «Art.2. 1. Il datore di lavoro,  imprenditore  o  non
          imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento
          al prestatore di lavoro. 
                2. La comunicazione del licenziamento deve  contenere
          la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. 
                3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 
                4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
          all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.» 
                «Art. 5. L'onere della prova della sussistenza  della
          giusta causa o del  giustificato  motivo  di  licenziamento
          spetta al datore di lavoro.»