Art. 15 Regime di tutela per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 1. Per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela di cui al presente Capo, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.