Art. 15 
 
Regime di tutela per il personale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
                  legislativo 30 marzo 2001, n.165 
 
  1. Per i rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   trovano   applicazione,
relativamente alle misure di tutela  di  cui  al  presente  Capo,  le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.