Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022. 2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore gia' assunto alla data del 1° agosto 2022, e' tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si veda nelle note all'articolo 5.