Art. 12 
 
                        Colonnine di ricarica 
 
  1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «selezionare  l'operatore»
sono inserite  le  seguenti:  «  ,  mediante  procedure  competitive,
trasparenti e non discriminatorie,  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione, »; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  procedure  di
cui  al  periodo  precedente  prevedono  l'applicazione  di   criteri
premiali per le offerte in cui si propone  l'utilizzo  di  tecnologie
altamente   innovative,   con   specifico   riferimento,    in    via
esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli  e  la
rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai  sistemi  di  accumulo
dell'energia,  ai  sistemi  di  ricarica  integrati  con  sistemi  di
produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi  evoluti
di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore
a 50 kW, nonche' ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in
grado  di  garantire  la  visualizzazione  dei  prezzi  e  del   loro
aggiornamento». 
  2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, si applica anche alle concessioni gia' in essere  alla  data  di
entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di
rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tal  fine,  le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  697,  della
          legge 30 dicembre 2020 n.178 (Bilancio di previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Omissis. - 697. Al fine di raggiungere  gli  obiettivi
          di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare
          la  diffusione   della   mobilita'   elettrica   non   solo
          nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono
          a dotare le  tratte  di  propria  competenza  di  punti  di
          ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
          lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16  dicembre
          2016, n. 257, garantendo  che  le  infrastrutture  messe  a
          disposizione consentano agli utilizzatori tempi  di  attesa
          per l'accesso al servizio non superiori  a  quelli  offerti
          agli utilizzatori  di  veicoli  a  combustione  interna.  I
          concessionari autostradali,  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  provvedono
          a  pubblicare  le  caratteristiche  tecniche  minime  delle
          soluzioni  per  la  ricarica  di   veicoli   elettrici   da
          installare sulle tratte di propria competenza e,  nel  caso
          in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di
          un numero adeguato  di  punti  di  ricarica,  consentono  a
          chiunque    ne    faccia    richiesta     di     candidarsi
          all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno
          delle  tratte  di  propria  competenza.  In  tali  casi  il
          concessionario e' tenuto a pubblicare, entro trenta  giorni
          dalla ricezione  della  richiesta,  una  manifestazione  di
          interesse  volta  a   selezionare   l'operatore,   mediante
          procedure competitive, trasparenti e  non  discriminatorie,
          nel rispetto del principio di rotazione, sulla  base  delle
          caratteristiche tecniche della  soluzione  proposta,  delle
          condizioni commerciali  che  valorizzino  l'efficienza,  la
          qualita' e la varieta'  dei  servizi  nonche'  dei  modelli
          contrattuali  idonei  ad   assicurare   la   competitivita'
          dell'offerta in termini di qualita'  e  disponibilita'  dei
          servizi.  Le  procedure  di  cui  al   periodo   precedente
          prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte
          in  cui  si  propone  l'utilizzo  di  tecnologie  altamente
          innovative,   con    specifico    riferimento,    in    via
          esemplificativa, alla  tecnologia  di  integrazione  tra  i
          veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai
          sistemi di accumulo dell'energia, ai  sistemi  di  ricarica
          integrati con sistemi di produzione  di  energia  da  fonti
          rinnovabili  dotati  di   sistemi   evoluti   di   gestione
          dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a
          50 kW, nonche' ai sistemi per la  gestione  dinamica  delle
          tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi
          e del loro aggiornamento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  57,  comma  13,  del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
              «Art.  57   (Semplificazione   delle   norme   per   la
          realizzazione di punti e stazioni di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - Omissis. 
              13. Le concessioni rilasciate a partire dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il
          rinnovo di quelle  esistenti,  prevedono  che  le  aree  di
          servizio di cui all'art.  61  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  vengano  dotate
          delle  colonnine  di  ricarica  per  i  veicoli  elettrici.
          Conseguentemente,  sono  aggiornati  il   Piano   nazionale
          infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
          energia  elettrica,  di   cui   all'art.   17-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  e  il
          Piano  di   ristrutturazione   delle   aree   di   servizio
          autostradali.».