Art. 13 
 
Disposizioni per  l'anagrafe  degli  impianti  di  distribuzione  dei
                             carburanti 
 
  1. Al fine di disporre di una  completa  ed  aggiornata  conoscenza
della  consistenza  della  rete  nazionale   di   distribuzione   dei
carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017,  n.
124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' fatto,  inoltre,
obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione  di  procedere
all'aggiornamento  periodico  dell'anagrafe  di  cui  al  comma  100,
secondo  le  modalita'  e  i  tempi  indicati  dal  Ministero   della
transizione ecologica con decreto direttoriale. In  caso  di  mancato
adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei
carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma
105». 
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di  ritardo  dal
termine previsto per l'iscrizione  all'anagrafe  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di euro 15.000». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  101  e  105,
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza), come modificato dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Omissis. - 101. I titolari dell'autorizzazione di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
          e  successive  modificazioni,  o  di  concessione,  laddove
          prevista, degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti
          hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma
          100 del presente articolo entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  L'obbligo
          di iscrizione riguarda  anche  gli  impianti  che  sono  in
          regolare  sospensione  dell'attivita'  sulla   base   della
          disciplina  regionale,  con  l'evidenza   della   data   di
          cessazione della sospensione medesima. E'  fatto,  inoltre,
          obbligo ai titolari di autorizzazione o di  concessione  di
          procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di  cui
          al comma 100, secondo le modalita' e i tempi  indicati  dal
          Ministero   della   transizione   ecologica   con   decreto
          direttoriale. In caso di mancato adempimento da  parte  del
          titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si
          applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105. 
              Omissis. 
              105. In caso di mancato invio  della  dichiarazione  di
          cui al comma 102 da parte del titolare di  un  impianto  di
          distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso
          comma, il Ministero  dello  sviluppo  economico  irroga  al
          titolare  la   sanzione   pecuniaria   amministrativa   del
          pagamento di una somma di euro 15.000 per ciascuna  mancata
          dichiarazione, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, e diffida il titolare a provvedere  entro  il  termine
          perentorio   di   trenta   giorni,   pena   la    decadenza
          dell'autorizzazione  o  concessione.   I   proventi   della
          sanzione amministrativa di cui al presente  comma  spettano
          al  Fondo  per   la   razionalizzazione   della   rete   di
          distribuzione dei carburanti, di cui all'art. 6 del decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino  al  31  dicembre
          2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali
          proventi sono  acquisiti  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato. 
              Omissis.».