Art. 14 
 
                   Servizi di gestione dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui
all'articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),  numero  2.,  che  li
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse
dalla corresponsione  della  componente  tariffaria  rapportata  alla
quantita' dei rifiuti conferiti; le  medesime  utenze  effettuano  la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a due anni». 
  2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente
(ARERA) definisce entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  adeguati  standard  tecnici  e
qualitativi per lo svolgimento dell'attivita'  di  smaltimento  e  di
recupero, procedendo alla verifica in ordine  ai  livelli  minimi  di
qualita' e alla copertura dei costi efficienti. 
    1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni  relative  ai
costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi  e  a  ogni  altro
elemento idoneo a monitorare le  concrete  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro  incidenza  sui
corrispettivi applicati all'utenza finale». 
  3. All'articolo 224, comma 5, alinea,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: «e i  gestori  delle  piattaforme  di
selezione (CSS)» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  238,  comma  10,  e
          dell'art. 202, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
          (Norme  in  materia  ambientale),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
          - Omissis. 
              10. Le utenze  non  domestiche  che  producono  rifiuti
          urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero
          2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e
          dimostrano  di  averli   avviati   al   recupero   mediante
          attestazione   rilasciata   dal   soggetto   che   effettua
          l'attivita' di recupero dei  rifiuti  stessi  sono  escluse
          dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata
          alla quantita' dei rifiuti conferiti;  le  medesime  utenze
          effettuano la scelta di servirsi del gestore  del  servizio
          pubblico o del  ricorso  al  mercato  per  un  periodo  non
          inferiore a due anni. 
              Omissis.». 
              «Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1.  L'Autorita'
          d'ambito aggiudica il servizio di  gestione  integrata  dei
          rifiuti urbani mediante gara disciplinata  dai  principi  e
          dalle  disposizioni  comunitarie,  secondo  la   disciplina
          vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici  locali
          in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  con
          riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione
          svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico  e
          delle precedenti  esperienze  specifiche  dei  concorrenti,
          secondo  modalita'  e  termini  definiti  con  decreto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. 
              1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e
          ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente  disposizione  adeguati
          standard  tecnici  e   qualitativi   per   lo   svolgimento
          dell'attivita' di smaltimento  e  di  recupero,  procedendo
          alla verifica in ordine ai livelli  minimi  di  qualita'  e
          alla copertura dei costi efficienti. 
              1-ter. L'ARERA  richiede  agli  operatori  informazioni
          relative ai costi di  gestione,  alle  caratteristiche  dei
          flussi e a ogni  altro  elemento  idoneo  a  monitorare  le
          concrete  modalita'  di   svolgimento   dell'attivita'   di
          smaltimento  e  di  recupero  e  la  loro   incidenza   sui
          corrispettivi applicati all'utenza finale. 
              2. I soggetti partecipanti alla gara devono  formulare,
          con  apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata
          all'offerta, proposte di miglioramento della  gestione,  di
          riduzione delle quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di
          miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio
          piano di riduzione dei corrispettivi  per  la  gestione  al
          raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. 
              3. Nella valutazione delle proposte si terra' conto, in
          particolare, del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in
          termini economici, sia di complessita' delle  operazioni  a
          suo carico. 
              4. Gli impianti e le altre  dotazioni  patrimoniali  di
          proprieta' degli enti  locali  gia'  esistenti  al  momento
          dell'assegnazione del servizio sono conferiti  in  comodato
          ai soggetti affidatari del medesimo servizio. 
              5. I nuovi impianti  vengono  realizzati  dal  soggetto
          affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'art.
          113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti  dalla
          normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure  di
          cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo  lo
          schema della finanza  di  progetto  di  cui  agli  articoli
          37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994. 
              6. Il personale che, alla data del 31 dicembre  2005  o
          comunque otto mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,
          appartenga alle amministrazioni comunali, alle  aziende  ex
          municipalizzate o consortili e alle imprese private,  anche
          cooperative, che operano nel settore dei  servizi  comunali
          per la gestione dei rifiuti sara' soggetto, ferma  restando
          la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto
          ed immediato al nuovo gestore del  servizio  integrato  dei
          rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali,
          collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
          dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate
          o consortili e di imprese private,  anche  cooperative,  al
          gestore del  servizio  integrato  dei  rifiuti  urbani,  si
          applica, ai sensi dell'art. 31 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, la  disciplina  del  trasferimento  del
          ramo di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  224,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo  3  aprile  2006  n.  152,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - Omissis. 
              5. Al fine di garantire l'attuazione del  principio  di
          corresponsabilita' gestionale tra produttori,  utilizzatori
          e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
          cui all'art. 221, comma, 3 lettere a)  e  c)  promuovono  e
          stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
          241/90 e successive modificazioni, su  base  nazionale  tra
          tutti  gli   operatori   del   comparto   di   riferimento,
          intendendosi   i   sistemi   collettivi    operanti,    con
          l'Associazione  nazionale  Comuni  italiani   (ANCI),   con
          l'Unione delle province italiane (UPI) o con  gli  Enti  di
          gestione di Ambito territoriale ottimale.  In  particolare,
          tale accordo stabilisce: 
                1. la copertura dei costi di cui all'art. 222,  commi
          1 e 2 del presente decreto legislativo; 
                2.  le  modalita'  di   raccolta   dei   rifiuti   da
          imballaggio ai fini delle attivita'  di  riciclaggio  e  di
          recupero; 
                3. gli obblighi e le sanzioni posti  a  carico  delle
          parti contraenti.».