Art. 20 
 
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
                             dipendenti 
 
  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al  31  dicembre  2022,
compresa la tredicesima o  i  relativi  ratei  erogati  nei  predetti
periodi di paga, l'esonero sulla quota dei  contributi  previdenziali
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  a  carico   del
lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto  conto
dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto a 1.654 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  139,4
milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto,
a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le  maggiori  entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e a 387,2 milioni di euro per  l'anno  2023  e,  in  termini  di
indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  54
milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.