Art. 22 
 
Estensione ad  altre  categorie  di  lavoratori  dell'indennita'  una
tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022,
                                n. 50 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche  ai  lavoratori  con  rapporto  di
lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e  che  fino  alla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno
beneficiato dell'esonero di cui  all'articolo  1,  comma  121,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche'  interessati  da  eventi  con
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale    dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il  tramite  dei
datori di lavoro, nella retribuzione  erogata  nel  mese  di  ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore  di  non  aver  beneficiato
dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo  31  e  di  cui
all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere
stato  destinatario  di  eventi  con   copertura   di   contribuzione
figurativa integrale dall'INPS  fino  alla  data  indicata  al  primo
periodo. 
  2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «con  decorrenza  entro  il  30  giugno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  entro  il  1°
luglio 2022»; 
    b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile»  sono
inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»; 
    c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «La
medesima indennita' di cui al comma 1 e' erogata  automaticamente  da
Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che  siano
stati  beneficiari  di   almeno   una   delle   indennita'   previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  dall'articolo
98  del  decreto-legge  9  maggio  2020,  n.  34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo  12
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17,
comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e  Salute  S.p.A.
la somma di euro  30  milioni.  Sport  e  Salute  S.p.A.  e  INPS  si
scambiano   tempestivamente   tutti   i   dati   utili   ad   evitare
sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilita' espresse
dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla piu' corretta  e
tempestiva applicazione della misura. Le risorse  non  utilizzate  da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo sono versate dalla predetta societa', entro  il  31  dicembre
2022, all'entrata del bilancio dello Stato.». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  valutati  in  complessivi
59,2 milioni di euro per l'anno  2022,  di  cui  8  milioni  di  euro
derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2  si
provvede quanto a 30,3 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e,
quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.