Art. 27 Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.