Art. 28 
 
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in  materia
                       trasmissione televisiva 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni, alle  comunita'  montane  o  ad
altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona
di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi
radio-elettricamente confinanti la  prosecuzione  della  trasmissione
via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi  in
ambito nazionale e locale  ai  sensi  dell'articolo  27  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di  garantire  la  continuita'
della fruizione dei programmi televisivi della popolazione  residente
in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per  la
ricezione  del   segnale   televisivo   non   risultano   sostenibili
economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  una  quota
sino  a  2,5  milioni  di  euro  e'   destinata   per   l'anno   2022
all'adeguamento  degli  impianti  di  trasmissione   autorizzati   da
riattivare nelle suddette zone con  un  limite  massimo  dell'80  per
cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a
10.000 euro. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono  individuate  le  modalita'  operative  e   le   procedure   per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. 
  3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione  televisiva  via
satellite, per l'anno 2022, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1039, lettera c), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
innalzato fino ad un importo di 50 euro.