Art. 50 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 133.773.830 euro per l'anno 2022 e a 65.768.292 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 59.638.322 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b) quanto a euro 5.021.044 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; c) quanto a euro 3.346.172 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; d) quanto a euro 57.401.076 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) quanto a euro 5.021.044 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f) quanto a euro 3.346.172 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Lamorgese, Ministro dell'interno Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2046
Note all'art. 50: - Per il testo dell'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, commi 7-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, con modificazioni, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lett. a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si veda nelle note alle premesse.