Art. 13 Destinazione dei proventi derivanti dalle attivita' dell'Agenzia 1. Le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, di certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, di abilitazione di cui all'articolo 8, comma 4, sono sottoposte a tariffa, da calcolarsi sulla base dei costi effettivi dei servizi resi. I relativi proventi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per incrementare la dotazione degli appositi capitoli dell'Agenzia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sono determinate le tariffe e modalita' di riscossione. 2. Le spese per l'impiego di esperti o laboratori abilitati dall'Agenzia per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, sono calcolate ai sensi del decreto di cui al comma 1. 3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per incrementare la dotazione dei capitoli del bilancio dell'Agenzia destinati alle attivita' di ricerca e formazione concernenti la certificazione della cybersicurezza di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC di cui all'articolo 9, comma 1.