Art. 13 
 
                 Destinazione dei proventi derivanti 
                    dalle attivita' dell'Agenzia 
 
  1. Le attivita' di vigilanza di cui all'articolo  5,  comma  1,  di
certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, di  autorizzazione  di
cui all'articolo 8, comma 3, di abilitazione di cui  all'articolo  8,
comma 4, sono sottoposte a tariffa,  da  calcolarsi  sulla  base  dei
costi effettivi dei servizi resi. I relativi proventi sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sul pertinente capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,  per  incrementare
la dotazione degli appositi capitoli dell'Agenzia.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  Direttore  generale
dell'Agenzia, sono determinate le tariffe e modalita' di riscossione. 
  2. Le  spese  per  l'impiego  di  esperti  o  laboratori  abilitati
dall'Agenzia per le attivita' di vigilanza  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, sono calcolate ai sensi del decreto di cui al comma 1. 
  3.  Gli  introiti  derivanti  dalle  sanzioni  pecuniarie  di   cui
all'articolo 10 sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnati  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sul  pertinente
capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  per  incrementare  la  dotazione  dei
capitoli  del  bilancio  dell'Agenzia  destinati  alle  attivita'  di
ricerca   e   formazione   concernenti   la   certificazione    della
cybersicurezza di prodotti TIC, servizi TIC e  processi  TIC  di  cui
all'articolo 9, comma 1.