Art. 14 
 
                 Ulteriori disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3,  pari  a  657.500
euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno  2023  e  637.500  euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Le spese sostenute dall'Agenzia per  l'adeguamento  dei  sistemi
informativi all'articolo 4, comma  3,  sono  coerenti  con  il  Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione  ai  sensi
dei commi da 512 a 520, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. 
  3.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione
dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica e l'Agenzia provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli  stati  di
previsione  interessati  in  attuazione  del  presente   articolo   e
dell'articolo 13. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo all'articolo 41-bis della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  512  a  520,
          dell'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): 
                «Omissis. 
                512. Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e  la
          razionalizzazione  degli  acquisti  di   beni   e   servizi
          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le
          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai  propri
          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di
          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti
          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza
          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli
          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere
          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena
          funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui  all'articolo
          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,
          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al
          comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
          2014. 
                513.   L'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (Agid)
          predispone  il  Piano  triennale  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione che e'  approvato  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato.  Il
          Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. 
                514. Ai fini di cui al comma 512,  Consip  SpA  o  il
          soggetto  aggregatore  interessato   sentita   l'Agid   per
          l'acquisizione dei beni e servizi strategici  indicati  nel
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti
          di beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
          coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.
          Agid, Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla  base  di
          analisi delle informazioni in  loro  possesso  relative  ai
          contratti  di  acquisto  di  beni  e  servizi  in   materia
          informatica,  propongono  alle   amministrazioni   e   alle
          societa' di cui al comma 512  iniziative  e  misure,  anche
          organizzative e di processo, volte  al  contenimento  della
          spesa.  Consip  SpA  e  gli  altri   soggetti   aggregatori
          promuovono   l'aggregazione   della   domanda    funzionale
          all'utilizzo degli strumenti  messi  a  disposizione  delle
          pubbliche amministrazioni su base  nazionale,  regionale  o
          comune a piu' amministrazioni. 
                514-bis. Per i beni e  servizi  la  cui  acquisizione
          riveste particolare  rilevanza  strategica  secondo  quanto
          indicato nel Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,  le
          amministrazioni  statali,  centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine  e
          grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza  ed
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  ricorrono  a
          Consip Spa, nell'ambito del Programma di  razionalizzazione
          degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip  Spa  puo'
          supportare  i  soggetti  di  cui  al   periodo   precedente
          nell'individuazione    di    specifici    interventi     di
          semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei
          processi  amministrativi.  Per  le  attivita'  di  cui   al
          presente comma e' previsto un  incremento  delle  dotazioni
          destinate    al    finanziamento    del    Programma     di
          razionalizzazione    degli    acquisti    della    pubblica
          amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
          pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
          l'anno 2018, a euro 4.300.000 per  l'anno  2019  e  a  euro
          1.500.000 annui a decorrere dal 2020. 
                515. La procedura di cui ai commi 512  e  514  ha  un
          obiettivo di risparmio di  spesa  annuale,  da  raggiungere
          alla fine del triennio 2016-2018,  pari  al  50  per  cento
          della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
          settore informatico, relativa  al  triennio  2013-2015,  al
          netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
          effettuata tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori
          documentata nel  Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,
          compresa quella relativa alle acquisizioni  di  particolare
          rilevanza strategica  di  cui  al  comma  514-bis,  nonche'
          tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Sono
          esclusi  dal  predetto  obiettivo  di  risparmio  gli  enti
          disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonche',  per
          le prestazioni e i  servizi  erogati  alle  amministrazioni
          committenti, la societa' di cui all'articolo 83, comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  la
          societa' di cui all'articolo 10, comma 12,  della  legge  8
          maggio  1998,  n.   146,   e   la   Consip   SpA,   nonche'
          l'amministrazione della giustizia in relazione  alle  spese
          di     investimento     necessarie     al     completamento
          dell'informatizzazione del processo civile e  penale  negli
          uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
          presente   comma    sono    utilizzati    dalle    medesime
          amministrazioni  prioritariamente   per   investimenti   in
          materia di innovazione tecnologica. 
                515-bis Al fine di facilitare  la  partecipazione  ai
          programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al  comma  510,  possono  procedere,  al  di  fuori   delle
          modalita' di cui al comma 512 e successivi,  per  attivita'
          di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere
          l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale
          della ricerca e facente  parte  della  rete  della  ricerca
          Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40,  comma  6,  della
          legge 1° agosto 2002, n. 166. I  relativi  costi  non  sono
          inclusi nel computo della  spesa  annuale  informatica.  La
          procedura di affidamento segue le  disposizioni  del  comma
          516. 
                516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma
          512 possono procedere ad  approvvigionamenti  al  di  fuori
          delle modalita' di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente  a
          seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo  di
          vertice amministrativo, qualora il bene o il  servizio  non
          sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico
          fabbisogno   dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di
          necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare  la
          continuita'    della    gestione    amministrativa.     Gli
          approvvigionamenti effettuati ai sensi del  presente  comma
          sono comunicati all'Autorita' nazionale  anti-corruzione  e
          all'Agid. 
                517. La mancata  osservanza  delle  disposizioni  dei
          commi da 512 a 516 rileva  ai  fini  della  responsabilita'
          disciplinare e per danno erariale. 
                518.  Il  comma  3-quinquies  dell'articolo   4   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          abrogato. 
                519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di  cui  ai
          commi da 512 al presente comma, gli  organi  costituzionali
          adottano le misure idonee a realizzare le economie previste
          nella rispettiva autonomia, secondo le modalita'  stabilite
          nel proprio ordinamento. 
                520. Per le finalita' di cui al comma 512, al fine di
          consentire  l'interoperabilita'  dei  sistemi   informativi
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  e  garantire
          omogeneita'  dei   processi   di   approvvigionamento   sul
          territorio  nazionale,  con  accordo  sancito  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          previo parere dell'Agid e della Consip SpA,  sono  definiti
          criteri  uniformi  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi
          informatici e di connettivita'  da  parte  degli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale. 
                Omissis.».