Art. 25
Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari
1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). - 1. Per il
perseguimento delle finalita' previste dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilita' di
nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle
istituzioni della formazione superiore, e' istituito fino all'anno
2026 un fondo denominato "Fondo per l'housing universitario", con una
dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si
provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del PNRR.
2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in
convenzione ovvero in partenariato con le universita', le istituzioni
AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli
operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o gli altri soggetti
privati di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle proposte
selezionate da una commissione istituita presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure definite dal
decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai
sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero dei posti
letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei
fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da
riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e'
effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche
tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte
ammesse a finanziamento.
4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 e' assicurato il
corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti
letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi
o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli
stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la
destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le
finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti
con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche a titolo
oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate,
ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non
correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche.
6. La riduzione della disponibilita' di posti letto rispetto al
numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la
riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10
in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista.
In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio
o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalita'
del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici
di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti:
a) la composizione della commissione di valutazione di cui al
comma 2;
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali
di posti letto;
c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento
e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo di posti letto
per intervento;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo
unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale,
dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili
e del livello dei servizi offerti agli studenti nonche' della
riduzione del 15 per cento in ragione della finalita' sociale delle
misure di cui al presente articolo;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di
cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di
destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con
decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o
delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle
residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo
spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali,
fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH).
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo
sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle
graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte
ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore netto
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti
letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al
presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non
concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', nonche' alla formazione del valore della produzione netta
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino
piu' della meta' del reddito complessivamente derivante
dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o
residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle
proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono
esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6,
qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo
non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi
finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o
delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal
beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e' riconosciuto
un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima
pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di
cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio
o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura,
con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione
del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo
periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'universita'
e della ricerca.».