Art. 7 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo»
sono inserite le seguenti: «e di conciliazione»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «ne  assicurano  l'imparzialita'»
sono inserite le seguenti: «, l'indipendenza»; 
      3) al comma 4, in fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,
nel rispetto dell'articolo 8-bis»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  domanda  di
mediazione relativa  alle  controversie  di  cui  all'articolo  2  e'
depositata da una delle parti  presso  un  organismo  nel  luogo  del
giudice territorialmente competente per la controversia. In  caso  di
piu' domande relative alla  stessa  controversia,  la  mediazione  si
svolge davanti all'organismo territorialmente  competente  presso  il
quale  e'  stata  presentata  la   prima   domanda.   La   competenza
dell'organismo e' derogabile su accordo delle parti. Per  determinare
il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.»; 
      2) al comma 2, le  parole  «L'istanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La domanda di mediazione»; 
      3) al  comma  3  le  parole  «articolo  5,  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 2»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  5  (Condizione  di  procedibilita'  e  rapporti  con  il
processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a  una  controversia  in  materia  di  condominio,   diritti   reali,
divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento  del  danno  derivante  da
responsabilita' medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo
della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti
assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione,
consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  societa'  di
persone e subfornitura,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 
      2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  l'esperimento  del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice  non  oltre  la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che  la  mediazione  non  e'
stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa  la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo
6.  A  tale  udienza,  il  giudice  accerta  se  la   condizione   di
procedibilita'  e'  stata  soddisfatta  e,  in   mancanza,   dichiara
l'improcedibilita' della domanda giudiziale. 
      3. Per assolvere alla condizione  di  procedibilita'  le  parti
possono  anche  esperire,  per  le   materie   e   nei   limiti   ivi
regolamentati, le procedure previste: 
        a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
        b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58; 
        c) dall'articolo 187.1 del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209; 
        d) dall'articolo 2, comma 24,  lettera  b),  della  legge  14
novembre 1995, n. 481. 
      4. Quando  l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo di conciliazione. 
      5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la
trascrizione della domanda giudiziale. 
      6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: 
        a) nei procedimenti per ingiunzione,  inclusa  l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione  della
provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; 
        b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino
al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile; 
        c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile; 
        d) nei  procedimenti  possessori,  fino  alla  pronuncia  dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
        e)  nei  procedimenti  di  opposizione   o   incidentali   di
cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
        f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
        g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; 
        h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37  del  codice
del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.
206.»; 
    e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
- 1. Quando l'azione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  e'  stata
introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo,  nel  procedimento  di
opposizione l'onere di presentare  la  domanda  di  mediazione  grava
sulla parte che  ha  proposto  ricorso  per  decreto  ingiuntivo.  Il
giudice alla prima udienza provvede sulle istanze  di  concessione  e
sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di  mediazione,  fissa
la  successiva  udienza  dopo  la  scadenza  del   termine   di   cui
all'articolo 6. A  tale  udienza,  se  la  mediazione  non  e'  stata
esperita,  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda   giudiziale
proposta con il ricorso per decreto  ingiuntivo,  revoca  il  decreto
opposto e provvede sulle spese. 
      Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di
condominio). - 1. L'amministratore del condominio e'  legittimato  ad
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
Il verbale  contenente  l'accordo  di  conciliazione  o  la  proposta
conciliativa   del   mediatore   sono   sottoposti   all'approvazione
dell'assemblea condominiale,  la  quale  delibera  entro  il  termine
fissato nell'accordo o nella proposta  con  le  maggioranze  previste
dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione
entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. 
      Art. 5-quater (Mediazione  demandata  dal  giudice).  -  1.  Il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento  della
precisazione delle conclusioni, valutata la natura  della  causa,  lo
stato dell'istruzione, il comportamento  delle  parti  e  ogni  altra
circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento  di
un procedimento di mediazione.  Con  la  stessa  ordinanza  fissa  la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo
6. 
      2.  La  mediazione  demandata  dal  giudice  e'  condizione  di
procedibilita' della domanda giudiziale.  Si  applica  l'articolo  5,
commi 4, 5 e 6. 
      3. All'udienza di cui al comma  1,  quando  la  mediazione  non
risulta  esperita,  il  giudice  dichiara  l'improcedibilita'   della
domanda giudiziale. 
      Art. 5-quinquies (Formazione del  magistrato,  valutazione  del
contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1.
Il magistrato cura la propria formazione e il  proprio  aggiornamento
in materia di mediazione con la frequentazione di seminari  e  corsi,
organizzati  dalla  Scuola  superiore   della   magistratura,   anche
attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. 
      2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e
corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualita'  degli  affari
definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi
costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacita'  e
laboriosita' del magistrato. 
      3. Le ordinanze con cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in
mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione
sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 
      4. Il capo  dell'ufficio  giudiziario  puo'  promuovere,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  progetti   di
collaborazione con universita', ordini degli avvocati,  organismi  di
mediazione,  enti  di  formazione  e  altri   enti   e   associazioni
professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,
per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione  in
materia di mediazione. 
      Art.  5-sexies   (Mediazione   su   clausola   contrattuale   o
statutaria).  -  1.  Quando  il  contratto,  lo  statuto   o   l'atto
costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono  una  clausola  di
mediazione,  l'esperimento  della   mediazione   e'   condizione   di
procedibilita'  della  domanda  giudiziale.  Se   il   tentativo   di
conciliazione non  risulta  esperito,  il  giudice  o  l'arbitro,  su
eccezione  di  parte  entro  la  prima  udienza,  provvede  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 
      2.  La  domanda  di  mediazione  e'  presentata   all'organismo
indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,
all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento  di  mediazione  ha  una
durata non superiore a tre mesi, prorogabile di  ulteriori  tre  mesi
dopo la sua instaurazione e prima  della  sua  scadenza  con  accordo
scritto delle parti. 
      2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di  deposito
della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato  dal
giudice per il deposito della stessa e, anche  nei  casi  in  cui  il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma
2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a
sospensione feriale. 
      3. Se pende il giudizio, le  parti  comunicano  al  giudice  la
proroga del termine di cui al comma 1.»; 
    g) all'articolo 7, le parole «commi 1-bis e  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1»; 
    h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della presentazione della
domanda di mediazione,  il  responsabile  dell'organismo  designa  un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti,  che  deve  tenersi
non prima di venti e non oltre quaranta  giorni  dal  deposito  della
domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.  La  domanda
di mediazione, la designazione del  mediatore,  la  sede  e  l'orario
dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura,  la  data
del primo incontro e ogni altra informazione  utile  sono  comunicate
alle  parti,  a  cura  dell'organismo,  con  ogni  mezzo  idoneo   ad
assicurarne  la  ricezione.   Nelle   controversie   che   richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o  piu'
mediatori ausiliari. 
      2. Dal momento in cui  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1
perviene a conoscenza delle parti, la domanda di  mediazione  produce
sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale  e  impedisce
la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine  comunicare
all'altra  parte   la   domanda   di   mediazione   gia'   presentata
all'organismo  di  mediazione,  fermo  l'obbligo  dell'organismo   di
procedere ai sensi del comma 1. 
      3. Il procedimento si svolge senza formalita'  presso  la  sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di
procedura dell'organismo. 
      4.  Le  parti  partecipano  personalmente  alla  procedura   di
mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono  delegare  un
rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei  poteri  necessari
per la composizione della  controversia.  I  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione  avvalendosi
di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei  fatti  e  muniti  dei
poteri  necessari  per  la  composizione  della   controversia.   Ove
necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri  di
rappresentanza e ne da' atto a verbale. 
      5. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  1,  e  quando  la
mediazione e' demandata dal giudice,  le  parti  sono  assistite  dai
rispettivi avvocati. 
      6. Al primo incontro, il mediatore  espone  la  funzione  e  le
modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche'  le
parti raggiungano  un  accordo  di  conciliazione.  Le  parti  e  gli
avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine
di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i partecipanti. 
      7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti  negli  albi
dei consulenti  presso  i  tribunali.  Il  regolamento  di  procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione
dei  compensi  spettanti  agli  esperti.  Al  momento  della   nomina
dell'esperto,  le  parti  possono  convenire  la  producibilita'   in
giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In  tal
caso, la relazione e' valutata  ai  sensi  dell'articolo  116,  comma
primo, del codice di procedura civile.»; 
    i) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). -  1.  Quando
la mediazione si svolge in modalita'  telematica,  ciascun  atto  del
procedimento  e'  formato   e   sottoscritto   nel   rispetto   delle
disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo'  essere  trasmesso  a
mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di  recapito
certificato qualificato. 
      2.  Gli  incontri  si   possono   svolgere   con   collegamento
audiovisivo  da  remoto.  I  sistemi  di   collegamento   audiovisivo
utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano
la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita'  delle
persone collegate.  Ciascuna  parte  puo'  chiedere  al  responsabile
dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 
      3. A conclusione della mediazione il mediatore forma  un  unico
documento informatico, in  formato  nativo  digitale,  contenente  il
verbale  e  l'eventuale  accordo  e  lo  invia  alle  parti  per   la
sottoscrizione  mediante  firma  digitale  o  altro  tipo  di   firma
elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma  1,  e
quando  la  mediazione  e'  demandata  dal  giudice,   il   documento
elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo  sottoscrivono  con
le stesse modalita'. 
      4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3,
e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle
parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 
      5.  La  conservazione  e   l'esibizione   dei   documenti   del
procedimento  di  mediazione   svolto   con   modalita'   telematiche
avvengono,  a  cura  dell'organismo  di  mediazione,  in  conformita'
all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»; 
    l) all'articolo 9, comma 1, le parole «comunque nell'ambito  del»
sono sostituite dalle seguenti: «partecipa al»; 
    m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se  e'  raggiunto
un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo  verbale  al
quale e' allegato il testo dell'accordo  medesimo.  Quando  l'accordo
non e' raggiunto, il  mediatore  ne  da'  atto  nel  verbale  e  puo'
formulare una proposta di conciliazione da allegare  al  verbale.  In
ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione  se  le
parti gliene  fanno  concorde  richiesta  in  qualunque  momento  del
procedimento. Prima della formulazione della proposta,  il  mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 
      2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata  alle
parti per iscritto.  Le  parti  fanno  pervenire  al  mediatore,  per
iscritto ed entro sette giorni  dalla  comunicazione  o  nel  maggior
termine indicato dal mediatore, l'accettazione  o  il  rifiuto  della
proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha  per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'
contenere  alcun  riferimento  alle   dichiarazioni   rese   o   alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento. 
      3.  L'accordo  di  conciliazione  contiene  l'indicazione   del
relativo valore. 
      4.  Il  verbale   conclusivo   della   mediazione,   contenente
l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e
dagli altri partecipanti alla procedura  nonche'  dal  mediatore,  il
quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle  parti  o  la
loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza  indugio,  ne  cura  il
deposito  presso  la  segreteria  dell'organismo.  Nel   verbale   il
mediatore da' atto della presenza di  coloro  che  hanno  partecipato
agli incontri e delle parti  che,  pur  regolarmente  invitate,  sono
rimaste assenti. 
      5. Il verbale contenente l'eventuale accordo  di  conciliazione
e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico,  in  tanti
originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre
ad un originale per il deposito presso l'organismo. 
      6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso
la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle  parti  che  lo
richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia  degli
atti dei procedimenti trattati per  almeno  un  triennio  dalla  data
della loro conclusione. 
      7. Se con l'accordo le parti concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice
civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la
sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere  autenticata
da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo  raggiunto,
anche a seguito della  proposta  del  mediatore,  puo'  prevedere  il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza
degli  obblighi  stabiliti   ovvero   per   il   ritardo   nel   loro
adempimento.»; 
    n) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art.  11-bis  (Accordo  di  conciliazione  sottoscritto  dalle
amministrazioni   pubbliche).   -   1.   Ai   rappresentanti    delle
amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che  sottoscrivono  un
accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.»; 
    o) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Ove  tutte  le
parti  aderenti  alla  mediazione  siano  assistite  dagli  avvocati,
l'accordo che sia stato  sottoscritto  dalle  parti  e  dagli  stessi
avvocati,  anche  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   8-bis,
costituisce   titolo   esecutivo   per   l'espropriazione    forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di
fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli
avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui  al  periodo
precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  In  tutti
gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza
di  parte,  con  decreto  del  presidente   del   tribunale,   previo
accertamento della regolarita' formale e  del  rispetto  delle  norme
imperative    e    dell'ordine    pubblico.    Nelle     controversie
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario  l'accordo
deve avere esecuzione.»; 
      3) al comma 2, le parole «Il verbale di cui al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con l'omologazione l'accordo»; 
    p) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art.   12-bis   (Conseguenze   processuali    della    mancata
partecipazione al procedimento di mediazione).  -  1.  Dalla  mancata
partecipazione  senza  giustificato  motivo  al  primo  incontro  del
procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. 
      2.   Quando   la   mediazione   costituisce    condizione    di
procedibilita', il giudice condanna la parte costituita  che  non  ha
partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di  importo
corrispondente al doppio  del  contributo  unificato  dovuto  per  il
giudizio. 
      3. Nei casi di  cui  al  comma  2,  con  il  provvedimento  che
definisce il  giudizio,  il  giudice,  se  richiesto,  puo'  altresi'
condannare  la  parte  soccombente  che  non  ha   partecipato   alla
mediazione al pagamento in favore  della  controparte  di  una  somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo  alle
spese del giudizio maturate dopo la conclusione del  procedimento  di
mediazione. 
      4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il  giudice  trasmette
copia  del  provvedimento  adottato  nei  confronti  di   una   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico  ministero  presso  la
sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti,   e   copia   del
provvedimento adottato nei confronti di  uno  dei  soggetti  vigilati
all'autorita' di vigilanza competente.»; 
    q) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, dopo le parole «articoli 92 e 96» sono  inserite
le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»; 
      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spese  processuali
in caso di rifiuto della proposta di conciliazione»; 
    r) all'articolo 14 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
        a)  sottoscrivere,  per  ciascun  affare  per  il  quale   e'
designato, una  dichiarazione  di  indipendenza  e  di  imparzialita'
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile,
nonche' gli ulteriori impegni  eventualmente  previsti  dal  medesimo
regolamento; 
        b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e
alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura,  idonee
ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita'; 
        c) formulare le proposte di conciliazione  nel  rispetto  del
limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; 
        d)   corrispondere   immediatamente    a    ogni    richiesta
organizzativa del responsabile dell'organismo.»; 
    s) all'articolo 15 le parole «140-bis del codice del consumo,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «840- bis  del  codice
di procedura civile»; 
    t) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente capo: 
      «CAPO II-bis 
      (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella
mediazione civile e commerciale) 
      Art.  15-bis  (Istituzione   del   patrocinio   e   ambito   di
applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle  condizioni  stabilite  nel
presente capo, il patrocinio a  spese  dello  Stato  alla  parte  non
abbiente  per  l'assistenza   dell'avvocato   nel   procedimento   di
mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se  e'  raggiunto
l'accordo di conciliazione. 
      2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per
cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti. 
      Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo  indicato  dagli
articoli 76 e 77 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      Art. 15-quater  (Istanza  per  l'ammissione  anticipata)  -  1.
L'interessato che si trova nelle  condizioni  indicate  nell'articolo
15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio  a  spese  dello
Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di  partecipare  al
relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1. 
      2. L'istanza per l'ammissione, a pena di  inammissibilita',  e'
redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78,  comma  2,  e
79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e  in
diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della  pretesa
che si intende far valere. 
      3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non
appartenente   all'Unione   europea   o   l'apolide,   a   pena    di
inammissibilita',  correda  l'istanza  per   l'ammissione   con   una
certificazione dell'autorita' consolare  competente  che  attesta  la
veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita'  di
presentare  tale  certificazione,  l'istanza  e'  corredata  da   una
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  redatta   ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
      Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere  l'istanza  per
l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1.  L'istanza  per
l'ammissione anticipata e' presentata,  o  personalmente  o  a  mezzo
raccomandata o a mezzo posta  elettronica  certificata  o  con  altro
servizio   elettronico   di   recapito    certificato    qualificato,
dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la  firma,  al
consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  del  luogo  dove   ha   sede
l'organismo  di  mediazione  competente  individuato  in  conformita'
all'articolo 4, comma 1. 
      2. Entro venti  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  per
l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificatane
l'ammissibilita',  ammette  l'interessato  al  patrocinio,   in   via
anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 
      3. Chi e' ammesso  al  patrocinio  puo'  nominare  un  avvocato
scelto  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  degli  avvocati  per   il
patrocinio  a  spese  dello  Stato,  istituiti  presso   i   consigli
dell'ordine  del  luogo  dove  ha  sede  l'organismo  di   mediazione
competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. 
      Art. 15-sexies (Ricorso avverso  il  rigetto  dell'istanza  per
l'ammissione anticipata). - 1. Contro  il  rigetto  dell'istanza  per
l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre  ricorso,  entro
venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del  tribunale
del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato  il
provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
      Art.  15-septies  (Effetti  dell'ammissione  anticipata  e  sua
conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e'  valida  per
l'intero procedimento di mediazione. 
      2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non  sono
dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. 
      3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione
e' confermata, su istanza dell'avvocato,  dal  consiglio  dell'ordine
che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante  apposizione  del
visto di congruita' sulla parcella. 
      4.  L'istanza  di  conferma  indica  l'ammontare  del  compenso
richiesto   dall'avvocato   ed   e'   corredata    dall'accordo    di
conciliazione. Il consiglio dell'ordine,  verificata  la  completezza
della documentazione e la congruita' del compenso in base  al  valore
dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  conferma
l'ammissione e trasmette copia  della  parcella  vistata  all'ufficio
competente  del  Ministero  della  giustizia  perche'  proceda   alle
verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. 
      5. L'avvocato non  puo'  chiedere  ne'  percepire  dal  proprio
assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi  da  quelli
previsti dal presente capo.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo  e  si
applica l'articolo 85, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002. 
      Art.  15-octies  (Determinazione,  liquidazione   e   pagamento
dell'onorario e delle spese  dell'avvocato)  -  1.  Con  decreto  del
Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,
n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e
spese. Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di
liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito
di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del
presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della  relativa
richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'. 
      Art.  15-novies  (Revoca  del  provvedimento  di  ammissione  e
ricorso  avverso  il  relativo  decreto)  -  1.  L'insussistenza  dei
presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da  chiunque
accertata,  anche  a  seguito  dei  controlli  di  cui   all'articolo
15-decies, comma 2, e' comunicata al  consiglio  dell'ordine  che  ha
deliberato l'ammissione. 
      2. Le sopravvenute modifiche delle  condizioni  reddituali  che
escludono l'ammissione al patrocinio sono  immediatamente  comunicate
dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio  dell'ordine  che
ha deliberato l'ammissione in via anticipata. 
      3. Ricevute le comunicazioni previste  dai  commi  1  e  2,  il
consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche  ritenute  necessarie,
revoca  l'ammissione  e   ne   da'   comunicazione   all'interessato,
all'avvocato e all'organismo di mediazione. 
      4.  Contro  il  provvedimento  di  revoca  l'interessato   puo'
proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione,  avanti  al
presidente del tribunale del  luogo  in  cui  ha  sede  il  consiglio
dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2,  3
e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
      Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia  di
finanza). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione
corredata  dalla   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione,
attestante falsamente la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito
previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
      2. Si applica l'articolo 88 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      Art. 15-undecies (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo,
valutato in 2.082.780 annui  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione
della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»; 
    u) alla rubrica  del  Capo  III  dopo  le  parole  «Organismi  di
mediazione» sono inserite le seguenti: «ed enti di formazione»; 
    v) all'articolo 16: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo
mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': 
          a)  l'onorabilita'  dei  soci,  degli  amministratori,  dei
responsabili e dei mediatori degli organismi; 
          b)  la  previsione,  nell'oggetto  sociale  o  nello  scopo
associativo,  dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di
mediazione,   conciliazione   o   risoluzione    alternativa    delle
controversie e di formazione nei medesimi ambiti; 
          c) l'impegno dell'organismo a non  prestare  i  servizi  di
mediazione,   conciliazione   e   risoluzione    alternativa    delle
controversie quando ha un interesse nella lite. 
        1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono  requisiti  di
efficienza  dell'organismo  l'adeguatezza   dell'organizzazione,   la
capacita' finanziaria,  la  qualita'  del  servizio,  la  trasparenza
organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la  qualificazione
professionale  del   responsabile   dell'organismo   e   quella   dei
mediatori.»; 
      2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «da enti  privati»
sono inserite le seguenti: «e dei relativi criteri di calcolo»; 
      3) al comma 4-bis, le parole «articolo 55-bis» sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 62»; 
      4) al comma 5, secondo periodo, dopo  le  parole  «Il  decreto»
sono inserite le seguenti: «, in conformita' all'articolo 16-bis,»; 
    z) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Enti  di  formazione).  -  1.  Sono  abilitati  a
iscriversi  nell'elenco  degli  enti  di  formazione  in  materia  di
mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta'
ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'  altresi'
tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed
esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione
alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualita'  della
formazione  erogata  dall'ente,  la  completezza,   l'adeguatezza   e
l'aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed
esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il  responsabile
comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei
formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni
del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 
      3. Il decreto di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  stabilisce
altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei  formatori
necessari per l'iscrizione, e il  mantenimento  dell'iscrizione,  nei
rispettivi elenchi.»; 
    aa) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). - 1.  Tutti
gli atti, documenti  e  provvedimenti  relativi  al  procedimento  di
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura. 
      2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione  e'  esente
dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 
      3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda
di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde  all'organismo,
oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennita'
comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo
svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude
senza l'accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a
corrispondere importi ulteriori. 
      4.  Il  regolamento  dell'organismo  di  mediazione  indica  le
ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per  la  conclusione
dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 
      5. Con il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  sono
determinati: 
        a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti
agli organismi pubblici, il criterio di calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
        b)  i  criteri  per  l'approvazione   delle   tabelle   delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
        c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e
per le spese di mediazione per il primo incontro; 
        d)  le  maggiorazioni  massime  dell'indennita'  dovute,  non
superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
        e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi
in cui  la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice; 
        f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 
      6. Quando la mediazione e' condizione di  procedibilita'  della
domanda  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,   ovvero
dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e'  dovuta  alcuna
indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
      7. Il Ministero della  giustizia  provvede,  nell'ambito  delle
proprie attivita' istituzionali,  al  monitoraggio  delle  mediazioni
concernenti i soggetti esonerati  dal  pagamento  dell'indennita'  di
mediazione. 
      8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere  rideterminato  ogni
tre  anni  in  relazione  alla  variazione,  accertata  dall'Istituto
nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
      9. Agli oneri per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  in
7,018 milioni di euro per gli anni dal  2011  al  2022  e  in  13,098
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
        a) quanto a 5,9 milioni di  euro  per  l'anno  2010  e  7,018
milioni di euro a decorrere dall'anno  2011  mediante  corrispondente
riduzione della quota delle risorse del «Fondo  unico  giustizia»  di
cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera  b)  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita  all'entrata
del bilancio dello Stato; 
        b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'attuazione
della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»; 
    bb) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Credito d'imposta  in  favore  delle  parti  e  degli
organismi di mediazione). - 1. Alle parti e' riconosciuto, quando  e'
raggiunto  l'accordo   di   conciliazione,   un   credito   d'imposta
commisurato all'indennita' corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  17,
commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.  Nei  casi  di  cui
all'articolo 5, comma 1, e quando  la  mediazione  e'  demandata  dal
giudice, alle parti e' altresi'  riconosciuto  un  credito  d'imposta
commisurato  al  compenso  corrisposto  al   proprio   avvocato   per
l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai
parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. 
      2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1  sono  utilizzabili
dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per  procedura  e
fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le
persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.
In caso di insuccesso  della  mediazione  i  crediti  d'imposta  sono
ridotti della meta'. 
      3. E' riconosciuto un ulteriore credito  d'imposta  commisurato
al contributo unificato versato dalla parte del  giudizio  estinto  a
seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite
dell'importo   versato    e    fino    a    concorrenza    di    euro
cinquecentodiciotto. 
      4. Agli organismi di  mediazione  e'  riconosciuto  un  credito
d'imposta  commisurato  all'indennita'  non  esigibile  dalla   parte
ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo
15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro
ventiquattromila. 
      5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della
legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina
degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di
diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da
esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull'autenticita'
della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via  telematica
all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei  relativi
importi a ciascuno comunicati. 
      6. All'onere derivante dall'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al  presente  articolo,  valutato  in  euro  51.821.400  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per l'attuazione della  delega  per  l'efficienza
del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della  legge  26
novembre 2021, n. 206. 
      7.  Il  Ministero  della  giustizia  provvede  annualmente   al
versamento dell'importo corrispondente  all'ammontare  delle  risorse
destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'  speciale  n.  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".». 
 
          Note all'art. 7: 
                
                
                
                
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 12,
          13, 14, 15, la rubrica del Capo III  e  l'articolo  16  del
          decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28   (Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili e  commerciali),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                "Art. 2 (Controversie oggetto di  mediazione).  -  1.
          Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione
          di  una  controversia  civile  e  commerciale  vertente  su
          diritti disponibili, secondo le disposizioni  del  presente
          decreto. 
              2. Il presente decreto  non  preclude  le  negoziazioni
          volontarie e paritetiche relative alle controversie  civili
          e  commerciali,  ne'  le  procedure   di   reclamo   e   di
          conciliazione previste dalle carte dei servizi." 
                "Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli  atti).
          -  1.  Al  procedimento  di  mediazione   si   applica   il
          regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto
          di quanto previsto dall'articolo 8. 
              2. Il  regolamento  deve  in  ogni  caso  garantire  la
          riservatezza del procedimento  ai  sensi  dell'articolo  9,
          nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
          l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e
          sollecito espletamento dell'incarico. 
              3. Gli atti del procedimento  di  mediazione  non  sono
          soggetti a formalita'. 
              4.  La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'
          telematiche previste dal  regolamento  dell'organismo,  nel
          rispetto dell'articolo 8-bis." 
              "Art. 4 (Accesso alla mediazione). - 1. La  domanda  di
          mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2
          e' depositata da una delle parti presso  un  organismo  nel
          luogo  del  giudice  territorialmente  competente  per   la
          controversia. In caso di piu' domande relative alla  stessa
          controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo
          territorialmente  competente  presso  il  quale  e'   stata
          presentata la prima domanda. La  competenza  dell'organismo
          e' derogabile su accordo delle parti.  Per  determinare  il
          tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. 
              2. La domanda di mediazione deve indicare  l'organismo,
          le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 
              3. All'atto del conferimento dell'incarico,  l'avvocato
          e' tenuto a informare  l'assistito  della  possibilita'  di
          avvalersi del procedimento di mediazione  disciplinato  dal
          presente decreto e delle agevolazioni fiscali di  cui  agli
          articoli 17 e 20. L'avvocato informa  altresi'  l'assistito
          dei  casi  in  cui  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale. L'informazione deve essere fornita  chiaramente
          e per iscritto. In caso di  violazione  degli  obblighi  di
          informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito  e'
          annullabile. Il documento che  contiene  l'informazione  e'
          sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
          introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il   giudice   che
          verifica la  mancata  allegazione  del  documento,  se  non
          provvede ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,  informa  la
          parte della facolta' di chiedere la mediazione." 
                "Art.  7  (Effetti  sulla  ragionevole   durata   del
          processo). - 1. Il periodo  di  cui  all'articolo  6  e  il
          periodo  del  rinvio  disposto   dal   giudice   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo  5-quater,  comma
          1, non si computano ai fini di  cui  all'articolo  2  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89." 
                "Art. 9  (Dovere  di  riservatezza).  -  1.  Chiunque
          presta   la   propria   opera   o   il   proprio   servizio
          nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e'
          tenuto   all'obbligo   di   riservatezza   rispetto    alle
          dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il
          procedimento medesimo. 
              2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
          acquisite  nel  corso  delle  sessioni  separate  e   salvo
          consenso della parte dichiarante o dalla  quale  provengono
          le informazioni,  il  mediatore  e'  altresi'  tenuto  alla
          riservatezza nei confronti delle altre parti." 
                "Art. 12 (Efficacia esecutiva ed  esecuzione).  -  1.
          Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
          dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
          parti e dagli stessi avvocati, anche con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 8-bis, costituisce  titolo  esecutivo  per
          l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna   e
          rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e  non  fare,
          nonche'  per  l'iscrizione  di  ipoteca   giudiziale.   Gli
          avvocati   attestano   e   certificano    la    conformita'
          dell'accordo alle norme imperative e  all'ordine  pubblico.
          L'accordo  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere
          integralmente   trascritto   nel    precetto    ai    sensi
          dell'articolo 480, secondo comma, del codice  di  procedura
          civile. 
              1-bis. In tutti gli altri casi  l'accordo  allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente  del  tribunale,   previo   accertamento   della
          regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
          dell'ordine pubblico. Nelle  controversie  transfrontaliere
          di  cui  all'articolo  2  della  direttiva  2008/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,  il
          verbale e' omologato dal presidente del tribunale  nel  cui
          circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
              2.  Con  l'omologazione  l'accordo  costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale." 
                "Art. 13 (Spese processuali in caso di rifiuto  della
          proposta di conciliazione). - 1.  Quando  il  provvedimento
          che  definisce  il  giudizio  corrisponde  interamente   al
          contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione
          delle  spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che   ha
          rifiutato la proposta,  riferibili  al  periodo  successivo
          alla formulazione della stessa, e la condanna  al  rimborso
          delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
          stesso  periodo,  nonche'  al  versamento  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  di  un'ulteriore  somma  di  importo
          corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta  ferma
          l'applicabilita' degli  articoli  92  e  96,  commi  primo,
          secondo  e  terzo,  del  codice  di  procedura  civile.  Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi'
          alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e  per
          il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma
          4. 
              2. Quando il provvedimento che  definisce  il  giudizio
          non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
          giudice, se ricorrono gravi ed  eccezionali  ragioni,  puo'
          nondimeno escludere la ripetizione  delle  spese  sostenute
          dalla parte  vincitrice  per  l'indennita'  corrisposta  al
          mediatore e per  il  compenso  dovuto  all'esperto  di  cui
          all'articolo  8,  comma  4.  Il   giudice   deve   indicare
          esplicitamente,   nella   motivazione,   le   ragioni   del
          provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 
              3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e
          2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri." 
                "Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. Al  mediatore
          e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti  o
          obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli
          affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente
          inerenti alla prestazione dell'opera  o  del  servizio;  e'
          fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle
          parti. 
              2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
                a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'
          designato,  una  dichiarazione   di   indipendenza   e   di
          imparzialita' secondo le formule previste  dal  regolamento
          di procedura applicabile,  nonche'  gli  ulteriori  impegni
          eventualmente previsti dal medesimo regolamento; 
                b)   comunicare   immediatamente   al    responsabile
          dell'organismo e alle parti tutte  le  circostanze,  emerse
          durante  la  procedura,  idonee  ad  incidere   sulla   sua
          indipendenza e imparzialita'; 
                c)  formulare  le  proposte  di   conciliazione   nel
          rispetto del limite  dell'ordine  pubblico  e  delle  norme
          imperative; 
                d)  corrispondere  immediatamente  a  ogni  richiesta
          organizzativa del responsabile dell'organismo. 
              3. Su istanza di parte, il responsabile  dell'organismo
          provvede alla  eventuale  sostituzione  del  mediatore.  Il
          regolamento individua  la  diversa  competenza  a  decidere
          sull'istanza,  quando   la   mediazione   e'   svolta   dal
          responsabile dell'organismo." 
                "Art. 15 (Mediazione nell'azione  di  classe).  -  1.
          Quando  e'   esercitata   l'azione   di   classe   prevista
          dall'articolo 840-bis del codice di  procedura  civile,  la
          conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
          l'adesione, ha effetto anche nei confronti  degli  aderenti
          che vi abbiano espressamente consentito." 
              "CAPO  III  -  Organismi  di  mediazione  ed  enti   di
          formazione" 
                "Art. 16 (Organismi di mediazione e registro.  Elenco
          dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
          garanzie  di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a
          costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte
          interessata, a gestire il procedimento di mediazione  nelle
          materie di cui all'articolo 2  del  presente  decreto.  Gli
          organismi devono essere iscritti nel registro. 
              1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al  comma  1  e
          del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': 
                a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei
          responsabili e dei mediatori degli organismi; 
                b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello  scopo
          associativo, dello svolgimento in via esclusiva di  servizi
          di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa
          delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti; 
                c) l'impegno dell'organismo a non prestare i  servizi
          di  mediazione,  conciliazione  e  risoluzione  alternativa
          delle controversie quando ha un interesse nella lite. 
              1-ter.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1   costituiscono
          requisiti  di   efficienza   dell'organismo   l'adeguatezza
          dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la  qualita'
          del servizio, la trasparenza organizzativa,  amministrativa
          e contabile, nonche' la  qualificazione  professionale  del
          responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 
              2. La formazione  del  registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
              3. L'organismo, unitamente alla domanda  di  iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati e dei relativi criteri  di  calcolo,  proposte  per
          l'approvazione  a   norma   dell'articolo   17.   Ai   fini
          dell'iscrizione nel registro il Ministero  della  giustizia
          valuta l'idoneita' del regolamento. 
              4.  La  vigilanza  sul  registro  e'   esercitata   dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono  di  diritto
          mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
          devono  essere  adeguatamente   formati   in   materia   di
          mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
          di aggiornamento teorico-pratici a  cio'  finalizzati,  nel
          rispetto di quanto previsto dall' articolo  62  del  codice
          deontologico  forense.   Dall'attuazione   della   presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5. Presso il Ministero della  giustizia  e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,
          stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e  la
          cancellazione degli iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' di formazione, in modo da garantire  elevati
          livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto,
          e'  stabilita  la  data  a   decorrere   dalla   quale   la
          partecipazione  all'attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di
          qualificazione professionale. 
              6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
          dei formatori avvengono nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a
          legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
          il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la  parte  di
          rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato.".