Art. 8 
 
             Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 
 
  1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo
di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede  giudiziale
da parte dei rappresentanti delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, la responsabilita'  contabile  e'  limitata  ai  fatti  ed  alle
omissioni  commessi  con  dolo  o  colpa  grave,  consistente   nella
negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della  legge
o dal travisamento dei fatti.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo  della  Corte  dei  conti),  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          La prova del dolo richiede la dimostrazione della  volonta'
          dell'evento dannoso. In ogni caso e'  esclusa  la  gravita'
          della  colpa  quando  il  fatto  dannoso   tragga   origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su  richiesta  dell'amministrazione  procedente.  Il
          relativo debito si trasmette agli eredi  secondo  le  leggi
          vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante  causa
          e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
              1.1.  In  caso  di  conclusione  di   un   accordo   di
          conciliazione nel procedimento  di  mediazione  o  in  sede
          giudiziale    da    parte    dei    rappresentanti    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   la
          responsabilita' contabile e'  limitata  ai  fatti  ed  alle
          omissioni commessi con  dolo  o  colpa  grave,  consistente
          nella  negligenza  inescusabile   derivante   dalla   grave
          violazione della legge o dal travisamento dei fatti. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di
          responsabilita'. 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.".