Art. 9 
 
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 
 
  1. Al decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica  del  Capo  II,  le  parole  «uno  o  piu'»  sono
soppresse; 
    b) dopo il Capo II, e' inserita la seguente Sezione: 
      «Sezione I 
      Della procedura di negoziazione assistita»; 
    c) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «uno o piu'» sono soppresse; 
      2) al comma 2, lettera b) le parole «o vertere  in  materia  di
lavoro» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  La  convenzione   di   negoziazione   puo'   inoltre
precisare, nei limiti previsti dal presente capo: 
          a) la possibilita' di acquisire dichiarazioni di  terzi  su
fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; 
          b)  la  possibilita'  di  acquisire   dichiarazioni   della
controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli  e  favorevoli
alla parte nel cui interesse sono richieste; 
          c)  la  possibilita'  di  svolgere  la   negoziazione   con
modalita' telematiche; 
          d)  la  possibilita'   di   svolgere   gli   incontri   con
collegamenti audiovisivi a distanza.» 
      4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione
assistita e' conclusa mediante utilizzo  del  modello  elaborato  dal
Consiglio nazionale forense  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente capo.»; 
      5) alla rubrica, le parole «uno o piu'» sono soppresse; 
    d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica). -
1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica,  ciascun
atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, e'  formato
e  sottoscritto  nel   rispetto   delle   disposizioni   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ed e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata  o
con altro servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato,
secondo  quanto  previsto   dalla   normativa   anche   regolamentare
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
      2.  Gli  incontri  si   possono   svolgere   con   collegamento
audiovisivo  da  remoto.  I  sistemi  di   collegamento   audiovisivo
utilizzati  per  gli  incontri  del  procedimento   di   negoziazione
assicurano  la  contestuale,  effettiva  e  reciproca  udibilita'   e
visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere  di
partecipare da remoto o in presenza. 
      3. Non puo' essere svolta con  modalita'  telematiche  ne'  con
collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni
del terzo di cui all'articolo 4-bis. 
      4.  Quando  l'accordo  di  negoziazione  e'  contenuto  in   un
documento sottoscritto dalle  parti  con  modalita'  analogica,  tale
sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con  firma  digitale,  o
altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel  rispetto
delle regole tecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
      Art.  2-ter  (Negoziazione  assistita  nelle  controversie   di
lavoro). - 1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del  codice
di procedura civile, fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
412-ter  del  medesimo  codice,  le  parti  possono  ricorrere   alla
negoziazione assistita  senza  che  cio'  costituisca  condizione  di
procedibilita' della domanda giudiziale. Ciascuna parte e'  assistita
da almeno un avvocato e puo' essere anche assistita da un  consulente
del  lavoro.  All'accordo  raggiunto  all'esito  della  procedura  di
negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma,  del
codice civile. 
      L'accordo e' trasmesso a cura di una  delle  due  parti,  entro
dieci giorni, ad uno degli  organismi  di  cui  all'articolo  76  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» 
    e) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; 
    f) all'articolo 4, al comma 1, dopo  le  parole  «ai  fini  delle
spese del giudizio e di  quanto  previsto  dagli  articoli  96»  sono
inserite le seguenti: «, primo, secondo e terzo comma,»; 
    g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Acquisizione di dichiarazioni).  -  1.  Quando  la
convenzione di negoziazione assistita lo  prevede,  ciascun  avvocato
puo'  invitare  un   terzo   a   rendere   dichiarazioni   su   fatti
specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della
controversia,  presso  il  suo  studio  professionale  o  presso   il
Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati  che
assistono le altre parti. 
      2.  L'informatore,  previa  identificazione,  e'   invitato   a
dichiarare se ha rapporti  di  parentela  o  di  natura  personale  e
professionale con alcuna delle parti  o  se  ha  un  interesse  nella
causa, ed e' altresi' preliminarmente avvisato: 
        a) della qualifica dei soggetti dinanzi  ai  quali  rende  le
dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; 
        b) della facolta' di non rendere dichiarazioni; 
        c) della facolta' di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del
codice di procedura civile; 
        d)  delle  responsabilita'  penali  conseguenti  alle   false
dichiarazioni; 
        e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli  sono
rivolte e le risposte date; 
        f) delle modalita' di  acquisizione  e  documentazione  delle
dichiarazioni. 
      3. Non puo'  rendere  dichiarazioni  chi  non  ha  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta' e chi si trova nella condizione prevista
dall'articolo 246 del codice di procedura civile. 
      4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui
rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli  avvocati,  che
contiene l'indicazione del luogo e della data in cui  sono  acquisite
le dichiarazioni, le generalita' dell'informatore e degli avvocati  e
l'attestazione che sono stati rivolti  gli  avvertimenti  di  cui  al
comma 2. 
      5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, e'
sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore  e  a
ciascuna delle parti ne e' consegnato un originale. 
      6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto  ai  sensi  del
comma 5, fa piena prova  di  quanto  gli  avvocati  attestano  essere
avvenuto in loro presenza. Puo' essere prodotto nel giudizio  tra  le
parti della convenzione di negoziazione assistita ed e' valutato  dal
giudice ai sensi  dell'articolo  116,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile. Il giudice puo' sempre disporre  che  l'informatore
sia escusso come testimone. 
      7. Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere
dichiarazioni, e la negoziazione si e'  conclusa  senza  accordo,  la
parte che ritiene necessaria la sua deposizione puo' chiedere che  ne
sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in  quanto
compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di
procedura civile. 
      Art.  4-ter  (Dichiarazioni  confessorie).  -  1.   Quando   la
convenzione di negoziazione assistita lo  prevede,  ciascun  avvocato
puo' invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni  su
fatti,  specificamente   individuati   e   rilevanti   in   relazione
all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla
parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione  e'  resa  e
sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini
della certificazione dell'autografia. 
      2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al  comma  1
fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere  avvenuto  in  sua
presenza e puo' essere prodotto nel  giudizio  iniziato  dalle  parti
della  convenzione  di  negoziazione  assistita.  Tale  documento  ha
l'efficacia ed e' soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735  del
codice civile. 
      3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti
di cui al comma 1 e' valutato dal giudice ai  fini  delle  spese  del
giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96,  commi  primo,  secondo  e
terzo, del codice di procedura civile.»; 
    h) all'articolo 5, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. L'accordo che compone la controversia contiene  l'indicazione
del relativo valore.»; 
    i) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, primo periodo  dopo  le  parole  «comunica  agli
avvocati» sono inserite le seguenti: «di tutte le parti»; 
      2) al comma 2, secondo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e lo comunica a tutte le parti»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  L'accordo
e' trasmesso con modalita' telematiche, a  cura  degli  avvocati  che
assistono le parti, al procuratore della Repubblica per  il  rilascio
del  nullaosta  o  per   l'autorizzazione.   Il   procuratore   della
Repubblica, quando appone il nullaosta o  rilascia  l'autorizzazione,
trasmette l'accordo sottoscritto  digitalmente  agli  avvocati  delle
parti.»; 
      4) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Gli  eventuali  patti   di   trasferimento   immobiliari   contenuti
nell'accordo hanno effetti obbligatori.»; 
      5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Quando la negoziazione assistita  ha  ad  oggetto  lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo
scioglimento  dell'unione  civile,  le   parti   possono   stabilire,
nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione.  In
tal caso la valutazione di  equita'  e'  effettuata  dagli  avvocati,
mediante certificazione di tale pattuizione, ai  sensi  dell'articolo
5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
        3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, e'
trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata  o  con
altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura
degli avvocati che lo hanno sottoscritto,  al  Consiglio  dell'ordine
presso  cui  e'  iscritto  uno  degli  avvocati,  che  ne   cura   la
conservazione in apposito  archivio.  Il  Consiglio  dell'ordine,  se
richiesto, rilascia copia autentica  dell'accordo  alle  parti  e  ai
difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione  ed  esibizione
dell'accordo e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.»; 
        6) alla rubrica, le parole «uno o piu'» sono soppresse; 
    l) dopo l'articolo 11, e' inserita la seguente Sezione: 
      «Sezione II 
      Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese   dello   Stato   nella
negoziazione assistita 
      Art.  11-bis  (Istituzione   del   patrocinio   e   ambito   di
applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite  nella
presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato  alla  parte  non
abbiente  per  l'assistenza   dell'avvocato   nel   procedimento   di
negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se e'
raggiunto l'accordo. 
      2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per
cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti. 
      Art. 11-ter (Condizioni per l'ammissione).  -  1.  Puo'  essere
ammesso al patrocinio chi e' titolare di  un  reddito  imponibile  ai
fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,  risultante  dall'ultima
dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e
77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      Art. 11-quater (Istanza  per  l'ammissione  anticipata).  -  1.
L'interessato che si trova nelle  condizioni  indicate  nell'articolo
11-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio  a  spese  dello
Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione  assistita
e partecipare alla relativa procedura. 
      2. L'istanza per l'ammissione, a pena di  inammissibilita',  e'
redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78,  comma  2,  e
79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e  in
diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della  pretesa
che si intende far valere. 
      3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non
appartenente   all'Unione   europea   o   l'apolide,   a   pena    di
inammissibilita',   correda   l'istanza   con   una    certificazione
dell'autorita' consolare competente che  attesta  la  veridicita'  di
quanto in essa indicato. In caso di impossibilita' di presentare tale
certificazione,  l'istanza  e'   corredata   da   una   dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      Art. 11-quinquies (Organo competente a  ricevere  l'istanza  di
ammissione anticipata e nomina dell'avvocato).  -  1.  L'istanza  per
l'ammissione  anticipata  e'  presentata,  personalmente  o  a  mezzo
raccomandata o a  mezzo  posta  elettronica  certificata  o  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  dall'interessato  o
dall'avvocato  che  ne  ha  autenticato  la   firma,   al   Consiglio
dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale  che
sarebbe competente a conoscere della controversia. 
      2. Entro venti  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  per
l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificatane
l'ammissibilita',  ammette  l'interessato  al  patrocinio,   in   via
anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 
      3. Chi e' ammesso  al  patrocinio  puo'  nominare  un  avvocato
scelto  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  degli  avvocati  per   il
patrocinio  a  spese  dello  Stato,  istituiti  presso  il  Consiglio
individuato in conformita' al comma 1. 
      Art. 11-sexies (Ricorso avverso  il  rigetto  dell'istanza  per
l'ammissione anticipata). - 1. Contro  il  rigetto  dell'istanza  per
l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre  ricorso,  entro
venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del  tribunale
del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato  il
provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
      Art.  11-septies  (Effetti  dell'ammissione  anticipata  e  sua
conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e'  valida  per
l'intera procedura di negoziazione assistita e la  parte  ammessa  e'
tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio  avvocato
le  modifiche  reddituali  idonee  a  incidere  sulle  condizioni  di
ammissione di cui all'articolo 11-ter. 
      2. Quando e' raggiunto l'accordo di negoziazione,  l'ammissione
e' confermata, su istanza dell'avvocato,  dal  Consiglio  dell'ordine
che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante  apposizione  del
visto di congruita' sulla parcella. 
      3.  L'istanza  di  conferma  indica  l'ammontare  del  compenso
richiesto dall'avvocato ed e' corredata  dall'accordo.  Il  Consiglio
dell'ordine, verificata la  completezza  della  documentazione  e  la
congruita' del compenso in base al valore  dell'accordo  indicato  ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette
copia della parcella vistata  all'ufficio  competente  del  Ministero
della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie. 
      4.  L'avvocato  non  puo'  chiedere  e  percepire  dal  proprio
assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi  da  quelli
previsti dal presente capo.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo  e  si
applica l'articolo 85, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002. 
      Art.  11-octies  (Determinazione,  liquidazione   e   pagamento
dell'onorario e delle spese dell'avvocato).  -  1.  Con  decreto  del
Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021,  n.
206, sono stabiliti gli importi spettanti  all'avvocato  della  parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e
spese. Con il medesimo  decreto  sono  individuate  le  modalita'  di
liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito
di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del
presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della  relativa
richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'. 
      Art.  11-novies  (Revoca  del  provvedimento  di  ammissione  e
ricorso avverso  il  relativo  decreto).  -  1.  L'insussistenza  dei
presupposti per l'ammissione, da chiunque accertata, anche a  seguito
dei  controlli  di  cui  all'articolo  11-decies,  e'  comunicata  al
Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione. 
      2. Le sopravvenute modifiche delle  condizioni  reddituali  che
escludono l'ammissione al patrocinio sono  immediatamente  comunicate
dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio  dell'ordine  che
ha deliberato l'ammissione in via anticipata. 
      3. Ricevute le comunicazioni previste  dai  commi  1  e  2,  il
Consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche  ritenute  necessarie,
revoca  l'ammissione  e  ne  da'  comunicazione   all'interessato   e
all'avvocato. 
      4.  Contro  il  provvedimento  di  revoca  l'interessato   puo'
proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione,  avanti  al
presidente del tribunale del  luogo  in  cui  ha  sede  il  Consiglio
dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2,  3
e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.
115. 
      Art. 11-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia  di
finanza). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione
corredata  dalla   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione,
attestante falsamente la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito
previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      2. Si applica l'articolo 88 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      Art. 11-undecies (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  sezione  II
del presente  capo,  valutato  in  euro  549.360  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per l'attuazione della delega  per  l'efficienza  del  processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, legge 26  novembre  2021,  n.
206.». 
 
          Note all'art. 9: 
                
              - Si riporta la rubrica del Capo II e  il  testo  degli
          articoli 2, 3, 4, 5 e  6  del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 132 (Misure urgenti  di  degiurisdizionalizzazione
          ed altri interventi per la  definizione  dell'arretrato  in
          materia di processo civile), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come  modificati  dal
          presente decreto: 
                "Capo II - Procedura  di  negoziazione  assistita  da
          avvocati" 
                  "Art. 2 (Convenzione di negoziazione  assistita  da
          avvocati). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
          avvocati  e'  un  accordo  mediante  il  quale   le   parti
          convengono di cooperare in buona fede  e  con  lealta'  per
          risolvere  in  via  amichevole  la   controversia   tramite
          l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
          96. 
              1-bis.  E'  fatto  obbligo   per   le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di   affidare   la
          convenzione di negoziazione alla  propria  avvocatura,  ove
          presente. 
              2. La convenzione di negoziazione deve precisare: 
                a)   il   termine   concordato   dalle   parti    per
          l'espletamento della procedura, in ogni caso non  inferiore
          a un mese e non  superiore  a  tre  mesi,  prorogabile  per
          ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; 
                b)  l'oggetto  della  controversia,  che   non   deve
          riguardare diritti indisponibili. 
              2-bis. La  convenzione  di  negoziazione  puo'  inoltre
          precisare, nei limiti previsti dal presente capo: 
                a) la  possibilita'  di  acquisire  dichiarazioni  di
          terzi su fatti rilevanti  in  relazione  all'oggetto  della
          controversia; 
                b) la possibilita' di acquisire  dichiarazioni  della
          controparte sulla verita' di fatti ad  essa  sfavorevoli  e
          favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste; 
                c) la possibilita' di svolgere  la  negoziazione  con
          modalita' telematiche; 
                d) la  possibilita'  di  svolgere  gli  incontri  con
          collegamenti audiovisivi a distanza. 
              3. La convenzione e' conclusa per un periodo  di  tempo
          determinato dalle parti, fermo restando il termine  di  cui
          al comma 2, lettera a). 
              4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di
          nullita', in forma scritta. 
              5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno o
          piu' avvocati. 
              6.  Gli   avvocati   certificano   l'autografia   delle
          sottoscrizioni apposte alla convenzione  sotto  la  propria
          responsabilita' professionale. 
              7. E' dovere deontologico degli avvocati  informare  il
          cliente  all'atto  del  conferimento  dell'incarico   della
          possibilita' di ricorrere alla convenzione di  negoziazione
          assistita. 
              7-bis.  Salvo  diverso  accordo,  la   convenzione   di
          negoziazione assistita e' conclusa  mediante  utilizzo  del
          modello  elaborato  dal  Consiglio  nazionale  forense   in
          conformita' alle disposizioni del presente capo." 
                "Art.  3  (Improcedibilita').  -   1.   Chi   intende
          esercitare   in   giudizio   un'azione   relativa   a   una
          controversia  in  materia  di  risarcimento  del  danno  da
          circolazione di veicoli e  natanti  deve,  tramite  il  suo
          avvocato,  invitare   l'altra   parte   a   stipulare   una
          convenzione di negoziazione  assistita.  Allo  stesso  modo
          deve  procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal   periodo
          precedente e dall'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi  intende  proporre  in
          giudizio una domanda di pagamento  a  qualsiasi  titolo  di
          somme non eccedenti cinquantamila euro.  L'esperimento  del
          procedimento di negoziazione  assistita  e'  condizione  di
          procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
          deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,  o
          rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
          Il giudice quando rileva che la negoziazione  assistita  e'
          gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa  la  successiva
          udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2,
          comma 3. Allo stesso modo provvede quando  la  negoziazione
          non e'  stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
          parti il termine di quindici giorni  per  la  comunicazione
          dell'invito.  Il  presente  comma  non  si   applica   alle
          controversie    concernenti    obbligazioni    contrattuali
          derivanti  da  contratti  conclusi  tra  professionisti   e
          consumatori.  Il  ricorso  a  un  sistema  di   risoluzione
          stragiudiziale  delle  controversie  istituito   ai   sensi
          dell'articolo 187.1 del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una  convenzione
          di  negoziazione  assistita   ai   sensi   delle   presenti
          disposizioni. 
              2.   Quando   l'esperimento   del    procedimento    di
          negoziazione  assistita  e'  condizione  di  procedibilita'
          della  domanda  giudiziale  la  condizione   si   considera
          avverata se l'invito  non  e'  seguito  da  adesione  o  e'
          seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua  ricezione
          ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
              3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
                a)  nei   procedimenti   per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione; 
                b) nei procedimenti di consulenza tecnica  preventiva
          ai fini della composizione della lite, di cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
                c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                d) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              4.  L'esperimento  del  procedimento  di   negoziazione
          assistita nei casi di  cui  al  comma  1  non  preclude  la
          concessione di provvedimenti urgenti e  cautelari,  ne'  la
          trascrizione della domanda giudiziale. 
              5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
          procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,
          comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2,  per
          materie  soggette  ad  altri  termini  di   procedibilita',
          decorre unitamente ai medesimi. 
              6. Abrogato. 
              7. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo
          acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto." 
                "Art.  4  (Non  accettazione  dell'invito  e  mancato
          accordo). - 1. L'invito a  stipulare  la  convenzione  deve
          indicare   l'oggetto   della   controversia   e   contenere
          l'avvertimento che la  mancata  risposta  all'invito  entro
          trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo'  essere
          valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e  di
          quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo  e  terzo
          comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 
              2.  La  certificazione  dell'autografia   della   firma
          apposta  all'invito  avviene  ad  opera  dell'avvocato  che
          formula l'invito. 
              3. La dichiarazione di mancato accordo  e'  certificata
          dagli avvocati designati." 
                "Art.  5  (Esecutivita'  dell'accordo   raggiunto   a
          seguito della convenzione e trascrizione). -  1.  L'accordo
          che compone la controversia,  sottoscritto  dalle  parti  e
          dagli  avvocati  che  le  assistono,   costituisce   titolo
          esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
              1-bis. L'accordo che compone la  controversia  contiene
          l'indicazione del relativo valore. 
              2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme  e
          la  conformita'  dell'accordo  alle  norme   imperative   e
          all'ordine pubblico. 
              2-bis.  L'accordo  di  cui  al  comma  1  deve   essere
          integralmente   trascritto   nel    precetto    ai    sensi
          dell'articolo 480, secondo comma, del codice  di  procedura
          civile. 
              3.  Se  con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei
          contratti  o   compiono   uno   degli   atti   soggetti   a
          trascrizione, per procedere alla trascrizione dello  stesso
          la sottoscrizione del  processo  verbale  di  accordo  deve
          essere  autenticata  da  un  pubblico  ufficiale   a   cio'
          autorizzato. 
              4. Costituisce  illecito  deontologico  per  l'avvocato
          impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. 
              4-bis.  All'articolo   12,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e'
          inserito  il  seguente:  "L'accordo  di  cui   al   periodo
          precedente  deve  essere   integralmente   trascritto   nel
          precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,  del
          codice di procedura civile"." 
                "Art. 6 (Convenzione  di  negoziazione  assistita  da
          avvocati  per  le  soluzioni  consensuali  di   separazione
          personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di
          scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni
          di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
          dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e  di
          alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
          almeno un avvocato  per  parte  puo'  essere  conclusa  tra
          coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
          separazione personale, di cessazione degli  effetti  civili
          del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi  di
          cui all'articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),
          della  legge  1°  dicembre  1970,  n.  898,  e   successive
          modificazioni, di modifica delle condizioni di  separazione
          o di divorzio). 
                1-bis. La convenzione di  negoziazione  assistita  da
          almeno un avvocato per parte puo'  essere  conclusa  tra  i
          genitori al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
          per  la  disciplina  delle  modalita'  di   affidamento   e
          mantenimento dei figli minori nati  fuori  del  matrimonio,
          nonche' per la disciplina delle modalita'  di  mantenimento
          dei figli maggiorenni  non  economicamente  autosufficienti
          nati  fuori  del  matrimonio  e  per  la   modifica   delle
          condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere  conclusa
          tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale  per
          la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
          genitori  dal   figlio   maggiorenne   economicamente   non
          autosufficiente e per la determinazione degli alimenti,  ai
          sensi  dell'articolo  433  del  codice  civile,  e  per  la
          modifica di tali determinazioni. 
                2. In mancanza di figli minori, di figli  maggiorenni
          incapaci  o  portatori   di   handicap   grave   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero economicamente non  autosufficienti,  l'accordo
          raggiunto  a  seguito  di   convenzione   di   negoziazione
          assistita e'  trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
          irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti  il
          nullaosta per gli adempimenti ai  sensi  del  comma  3.  In
          presenza di figli minori, di figli maggiorenni  incapaci  o
          portatori  di  handicap  grave  ovvero  economicamente  non
          autosufficienti,   l'accordo   raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso
          entro il termine  di  dieci  giorni  al  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando
          ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli,  lo
          autorizza e lo comunica a tutte le  parti.  Quando  ritiene
          che l'accordo non  risponde  all'interesse  dei  figli,  il
          procuratore della Repubblica  lo  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al presidente del tribunale,  che  fissa,  entro  i
          successivi trenta giorni, la  comparizione  delle  parti  e
          provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si  applica
          il comma 3. 
                2-bis.   L'accordo   e'   trasmesso   con   modalita'
          telematiche, a cura degli avvocati che assistono le  parti,
          al  procuratore  della  Repubblica  per  il  rilascio   del
          nullaosta o  per  l'autorizzazione.  Il  procuratore  della
          Repubblica,  quando  appone   il   nullaosta   o   rilascia
          l'autorizzazione,    trasmette    l'accordo    sottoscritto
          digitalmente agli avvocati delle parti. 
                3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione
          produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti
          giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai  commi  1  e
          1-bis,  i  procedimenti  di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni
          di  separazione  o  di  divorzio,  di  affidamento   e   di
          mantenimento dei figli minori nati  fuori  del  matrimonio,
          nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
          mantenimento  dei  figli  maggiorenni  non   economicamente
          autosufficienti e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
          determinate, per la determinazione degli alimenti e per  la
          loro  modifica.  Gli  eventuali  patti   di   trasferimento
          immobiliari   contenuti    nell'accordo    hanno    effetti
          obbligatori. Nell'accordo si  da'  atto  che  gli  avvocati
          hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate
          della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e
          che gli avvocati hanno informato le  parti  dell'importanza
          per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno
          dei  genitori.  L'avvocato  della  parte  e'  obbligato   a
          trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,
          all'ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il
          matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
          dallo stesso, dell'accordo munito delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 5. 
                3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto
          lo scioglimento o la cessazione degli  effetti  civili  del
          matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile,  le  parti
          possono stabilire, nell'accordo, la  corresponsione  di  un
          assegno in unica soluzione. In tal caso la  valutazione  di
          equita'   e'   effettuata    dagli    avvocati,    mediante
          certificazione di tale pattuizione, ai sensi  dell'articolo
          5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
                3-ter.  L'accordo,  munito  di  nulla   osta   o   di
          autorizzazione, e' trasmesso senza indugio  a  mezzo  posta
          elettronica certificata o con altro sistema elettronico  di
          recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che
          lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso  cui
          e'  iscritto  uno  degli   avvocati,   che   ne   cura   la
          conservazione   in   apposito   archivio.   Il    Consiglio
          dell'ordine,  se  richiesto,   rilascia   copia   autentica
          dell'accordo  alle  parti  e  ai  difensori  che  lo  hanno
          sottoscritto. La conservazione ed  esibizione  dell'accordo
          e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. 
                4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui  al  comma
          3, terzo periodo, e' applicata la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione
          della sanzione di cui al periodo che precede e'  competente
          il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni
          previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 49, comma 1, dopo la  lettera  g)  e'
          inserita la seguente: 
                  "g-bis)  gli  accordi  raggiunti   a   seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere  una  soluzione  consensuale  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio e di  scioglimento  del
          matrimonio"; 
                b) all'articolo 63, comma 2, dopo la  lettera  h)  e'
          aggiunta la seguente: 
                  "h-bis)  gli  accordi  raggiunti   a   seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati conclusi tra coniugi al fine  di  raggiungere  una
          soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle
          condizioni di separazione o di divorzio"; 
                c) all'articolo 69, comma 1, dopo la  lettera  d)  e'
          inserita la seguente: 
                  "d-bis)  degli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione
          personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del
          matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".".