Art. 12 
 
Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo
l'articolo 252, e' inserito il seguente: 
    «Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal
pubblico ministero). - 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il
sequestro, contro il decreto di  perquisizione  emesso  dal  pubblico
ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le  indagini  e
la persona nei cui confronti la perquisizione  e'  stata  disposta  o
eseguita  possono  proporre  opposizione,  sulla  quale  il   giudice
provvede a norma dell'articolo 127. 
    2. L'opposizione e' proposta, a pena di  decadenza,  entro  dieci
giorni dalla data di esecuzione del  provvedimento  o  dalla  diversa
data  in  cui  l'interessato  ha   avuto   conoscenza   dell'avvenuta
perquisizione. 
    3. Il  giudice  accoglie  l'opposizione  quando  accerta  che  la
perquisizione  e'  stata  disposta  fuori  dei  casi  previsti  dalla
legge.».