Art. 12
Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale
1. Al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo
l'articolo 252, e' inserito il seguente:
«Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal
pubblico ministero). - 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il
sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico
ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e
la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o
eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice
provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta
perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la
perquisizione e' stata disposta fuori dei casi previsti dalla
legge.».