Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
1, lettera g), e' autorizzata la spesa di  euro  70.149.960  annui  a
decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro  46.766.640
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  l'attuazione  della
delega per l'efficienza del processo penale di  cui  all'articolo  1,
comma 27, della legge 27 settembre 2021, n.  134  e  quanto  ad  euro
23.383.320  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per
l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui
all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore  della
Magistratura  e  il  Ministro  della  giustizia,  nell'ambito   delle
rispettive  competenze,  danno  attuazione  alle   disposizioni   del
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per l'articolo 1, comma 27,  della  citata  legge  27
          novembre 2021, n. 134, si vedano le note alle premesse. 
              - Per l'articolo 1, comma 41,  della  citata  legge  26
          novembre 2021, n. 206, si vedano le note alle premesse.