Art. 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I giudici onorari assegnati ai  tribunali  per  i  minorenni  al
momento  dell'istituzione  del  tribunale  per  le  persone,  per   i
minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che  prevedono  la
loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le
famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati  all'ufficio  per
il processo,  oltre  che  nella  sua  articolazione  distrettuale  in
relazione   alle   sue   competenze,   anche   nelle    articolazioni
circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.