Art. 18 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente: 
      «Art. 58-bis (Ufficio per il  processo).  -  L'ufficio  per  il
processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la  Corte
di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la
Procura  generale  della  Corte  di  cassazione  operano  secondo  le
disposizioni della legge speciale»; 
    b) al libro I, titolo I, la rubrica del  capo  II  e'  sostituita
dalla seguente: «Del cancelliere,  dell'ufficio  per  il  processo  e
dell'ufficiale giudiziario». 
  2. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 124, comma 1, dopo  la  parola  «ausiliari»  sono
inserite le seguenti: «e collaboratori»; 
    b) all'articolo 126, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo  penale
nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.». 
  3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  norma
del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per  il  processo,
in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della  legge  27
settembre 2021, n. 134». 
  4. L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta la rubrica del capo II, Libro I, Titolo I,
          del codice di procedura civile, cosi' come  modificata  dal
          presente decreto: 
              «Capo  II  -  Del  cancelliere,  dell'ufficio  per   il
          processo e dell'ufficiale giudiziario.». 
                
              - Si riporta il testo degli  articoli  124  e  126  del
          codice  di  procedura  penale  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  124  (Obbligo  di   osservanza   delle   norme
          processuali). - 1. I magistrati, i cancellieri e gli  altri
          ausiliari  e  collaboratori  del  giudice,  gli   ufficiali
          giudiziari,  gli  ufficiali  e  gli   agenti   di   polizia
          giudiziaria sono tenuti a  osservare  le  norme  di  questo
          codice anche quando l'inosservanza non importa  nullita'  o
          altra sanzione processuale. 
                2. I dirigenti degli uffici vigilano  sull'osservanza
          delle   norme   anche   ai   fini   della   responsabilita'
          disciplinare.» 
                
                «Art. 126 (Assistenza al giudice). - 1.  Il  giudice,
          in  tutti  gli  atti  ai  quali   procede,   e'   assistito
          dall'ausiliario a cio' designato a norma  dell'ordinamento,
          se la legge non dispone altrimenti. 
                1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio  per  il
          processo penale nei limiti dei compiti a questo  attribuiti
          dalla legge.». 
                
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.  116,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Funzioni e compiti dei  giudici  onorari  di
          pace). - 1. I giudici onorari di  pace  esercitano,  presso
          l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in  materia
          civile e penale  e  la  funzione  conciliativa  in  materia
          civile secondo le  disposizioni  dei  codici  di  procedura
          civile e penale e delle leggi speciali. 
                2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati
          alla struttura organizzativa  denominata  «ufficio  per  il
          processo», costituita,  a  norma  del  decreto  legislativo
          recante norme sull'uffcio per il  processo,  in  attuazione
          della legge 26 novembre 2021,  n.  206  e  della  legge  27
          settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario
          nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al
          quale sono addetti. 
                3. I giudici onorari di  pace  assegnati  all'ufficio
          per il processo non  possono  esercitare  la  giurisdizione
          civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace. 
                4. Nel corso dei  primi  due  anni  dal  conferimento
          dell'incarico i  giudici  onorari  di  pace  devono  essere
          assegnati all'ufficio per il processo  e  possono  svolgere
          esclusivamente  i  compiti  e  le  attivita'  allo   stesso
          inerenti. 
                5. Ai giudici onorari di pace  inseriti  nell'ufficio
          per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con  le
          modalita'  di  cui  all'articolo  11,  la  trattazione   di
          procedimenti civili e penali, di competenza  del  tribunale
          ordinario.».