Art. 18 Modifiche e abrogazioni 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente: «Art. 58-bis (Ufficio per il processo). - L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»; b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario». 2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»; b) all'articolo 126, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.». 3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134». 4. L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.
Note all'art. 18: - Si riporta la rubrica del capo II, Libro I, Titolo I, del codice di procedura civile, cosi' come modificata dal presente decreto: «Capo II - Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario.». - Si riporta il testo degli articoli 124 e 126 del codice di procedura penale cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 124 (Obbligo di osservanza delle norme processuali). - 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale. 2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.» «Art. 126 (Assistenza al giudice). - 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti. 1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace). - 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. 2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'uffcio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace. 4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso inerenti. 5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.».