Art. 19 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Nei concorsi per l'accesso alla  qualifica  iniziale  dei  ruoli
degli  ispettori,  degli  ispettori  tecnici  e  delle  carriere  dei
funzionari della Polizia di Stato, se  il  numero  delle  domande  di
partecipazione al concorso e' superiore a cinquanta volte  il  numero
dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a  tremila,  e'
effettuata una prova preselettiva  per  determinare  i  candidati  da
ammettere alle successive fasi concorsuali. 
  2. Il test preselettivo e' articolato in  quesiti  con  risposta  a
scelta multipla concernenti  l'accertamento  della  conoscenza  delle
sotto indicate materie: 
    a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto
penale,  diritto  processuale   penale,   diritto   civile,   diritto
costituzionale, diritto amministrativo; 
    b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia:
discipline  d'esame  indicate,  per  ciascun  ruolo  e  settore,  ove
previsto, nella Tabella 2 allegata; 
    c) per l'accesso alla carriera dei  medici  di  Polizia:  clinica
medica e clinica  chirurgica,  anatomia  patologica,  farmacologia  e
tossicologia  clinica,  statistica  sanitaria,  normativa  sanitaria,
medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro; 
    d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di  Polizia:
patologia  clinica  e  biochimica   clinica   veterinaria,   anatomia
patologica  veterinaria,  farmacologia  e  tossicologia  veterinaria,
statistica sanitaria, normativa sanitaria; 
    e) per l'accesso al ruolo degli ispettori:  elementi  di  diritto
penale, elementi di diritto processuale penale, elementi  di  diritto
costituzionale, nozioni di diritto  amministrativo,  con  particolare
riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
nozioni di diritto civile, nelle parti  concernenti  le  persone,  la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; 
    f) per l'accesso al ruolo  degli  ispettori  tecnici:  discipline
indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove  previsto,
nella  Tabella  3  allegata.  La  prova  preselettiva  e'  effettuata
limitatamente ai profili professionali per i quali  il  numero  delle
domande di partecipazione e' superiore a dieci volte  il  numero  dei
relativi posti messi a concorso. 
  3.  La  prova  preselettiva   puo'   essere   svolta   per   gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi. 
  4.  La  votazione  conseguita  non  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale di merito. 
  5. Sulla base dell'ordine  decrescente  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 23 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza  fisica,
qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed  attitudinali  un
numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti  messi  a
concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che  hanno  riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.