Art. 19 Prova preselettiva 1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali. 2. Il test preselettivo e' articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie: a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo; b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate, per ciascun ruolo e settore, ove previsto, nella Tabella 2 allegata; c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro; d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria; e) per l'accesso al ruolo degli ispettori: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi di diritto costituzionale, nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; f) per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3 allegata. La prova preselettiva e' effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione e' superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso. 3. La prova preselettiva puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi. 4. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 23 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.