Art. 21 Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi 1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e). 2. Per le materie d'esame indicate all'articolo 19, comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti e', complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico e' di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. 3. I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'. 4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.