Art. 21 
 
Modalita' di  predisposizione  dei  quesiti  e  di  attribuzione  dei
                          relativi punteggi 
 
  1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la  banca  dati  dei
quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero  non
inferiore a mille quesiti  per  ciascuna  delle  discipline  indicate
all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e). 
  2. Per le  materie  d'esame  indicate  all'articolo  19,  comma  2,
lettere b) e f),  il  numero  di  quesiti  e',  complessivamente,  di
cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero  ruolo  indicati
nelle tabelle 1 e 2 del  presente  regolamento.  Per  il  settore  di
polizia scientifica l'archivio informatico e' di  cinquemila  quesiti
per  ciascuno  dei  relativi  profili  professionali  indicati  nelle
tabelle 1 e 2 del presente regolamento. 
  3. I  quesiti  hanno  un  coefficiente  di  difficolta'  pari  a  1
(facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione  alla  natura  della
domanda.  Il  livello  di  difficolta'  e'  attribuito  in  sede   di
formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti  sono
suddivisi per materia  e  per  coefficiente  di  difficolta'  e  sono
elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque  risposte,
delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti  e  il
raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato
sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'. 
  4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta  giorni  prima
dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.